(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    8.1 Per il confezionamento dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Maremma toscana» sono  ammessi  tutti  i  recipienti  di
volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi  compresi  i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale rigido,  per  le  tipologie
previste dalla vigente normativa,  esclusivamente  per  le  capacita'
comprese tra 2 e 5 litri. Sono esclusi  i  recipienti  quali  dame  e
damigiane,  nonche'  i  recipienti   alternativi   al   vetro   quali
polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick). 
    8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati  in
bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura
prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona. 
    8.3 Tuttavia, per le tipologie  recanti  le  menzioni  «riserva»,
«superiore» e «vigna» e per le tipologie  «passito»,  «Vin  Santo»  e
«Vendemmia tardiva»  sono  consentite  soltanto  bottiglie  di  vetro
aventi forma ed  abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei  vini  di
pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con chiusura a norma di
legge, ad esclusione del tappo a corona.