Art. 5. Metodo di Ottenimento L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin. : Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. : Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin. : Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10% puo' provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola. Sono accettate, in virtu' della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Calabria IGP» di cui all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento massimo di quattrocentosedici piante per ettaro. Per cio' che attiene alle forme di allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico, cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale. La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento massimo di centocinquanta piante per ettaro, deve essere effettuata con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con investimento da cinquantuno a quattrocentosedici piante per ettaro, e' d'obbligo l'intervento di potatura annuale. L'irrigazione degli oliveti e' consentita in tutti gli impianti, con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.Gli apporti annui complessivi di fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria. La difesa antiparassitaria degli oliveti e' eseguita nel rispetto delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante il periodo di maturazione delle olive. E' d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori, mentre e' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti). La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione. E' vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le ventiquattro ore successive alla raccolta. Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potra' essere superiore a dodici tonnellate, mentre la resa massimo in olio e' fissata nel 20%. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta di cui all'art.1 devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro trattamento e' vietato. I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio e' di 30° C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti.