(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                        Metodo di Ottenimento 
 
    L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da  olive  provenienti  dalle
seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione  sul  territorio
regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di  Rossano  (Sin.  :
Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace
(Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. :  Roggianella),
Ottobratica (Sinonimo: Dedarico,  Perciasacchi),  Grossa  di  Cassano
(Sin.  :  Cassanese),  Tonda  di  Strongoli,  presenti  da   sole   o
congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10%  puo'
provenire da  cultivar  di  olive  autoctone  di  minore  diffusione:
Nostrana, Spezzanese, Santomauro,  Dolce  di  Cerchiara,  Tombarello,
Ciciarello, Zinzifarica,  Galatrese,  Tonda  di  Filocaso,  Tonda  di
Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja,  Agristigna,  Corniola.
Sono accettate, in virtu' della loro funzione  di  impollinatori,  le
altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%. 
    I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura
e  la   irrigazione   degli   oliveti   destinati   alla   produzione
dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Calabria  IGP»  di  cui
all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati  o,  in  ogni
modo,  atti  a  non  modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e
dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono  un  investimento
massimo di quattrocentosedici piante per ettaro. Per cio' che attiene
alle forme di allevamento dell'olivo, sono consentite quelle  tipiche
dell'ordinamento  produttivo  regionale   quali   vaso   (policonico,
cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale. 
    La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento
massimo di centocinquanta piante per ettaro, deve  essere  effettuata
con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con
investimento da  cinquantuno a quattrocentosedici piante per  ettaro,
e' d'obbligo l'intervento di potatura annuale. 
    L'irrigazione degli oliveti e' consentita in tutti gli  impianti,
con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di  produzione
integrata della Regione Calabria.Gli  apporti  annui  complessivi  di
fertilizzazione, devono avvenire nel  rispetto  dei  disciplinari  di
produzione integrata della Regione Calabria. 
    La difesa antiparassitaria degli oliveti e' eseguita nel rispetto
delle  indicazioni  dei  servizi  di  lotta  guidata   operanti   nel
territorio della  Regione  Calabria  e  del  citato  disciplinare  di
produzione  integrata  della  Regione  Calabria,   sono   vietati   i
trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti  durante
il periodo di maturazione delle olive. E' d'obbligo la raccolta delle
olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per
il tramite di ausili meccanici di  agevolazione,  o  con  scuotitori,
mentre e' vietato l'utilizzo  delle  olive  cadute  naturalmente  sul
terreno e sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici
che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti). 
    La raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine d'oliva ad  indicazione  geografica  protetta  «Olio  di
Calabria» deve essere effettuata  nel  periodo  compreso  tra  il  15
settembre ed il 15 gennaio  dell'annata  di  produzione  olearia.  Le
olive raccolte dovranno essere trasportate  con  cura,  in  cassette,
cassoni o altri contenitori rigidi che  favoriscano  l'areazione.  E'
vietato l'uso di sacchi  o  balle.  L'eventuale  conservazione  delle
olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili  in  cassette,
cassoni o  altri  contenitori  rigidi  che  favoriscano  l'areazione,
evitando fenomeni di surriscaldamento  e/o  fermentazione.  Le  olive
raccolte devono essere conservate  in  frantoio  fino  alla  fase  di
molitura che deve avvenire entro, e non  oltre,  le ventiquattro  ore
successive alla raccolta. 
    Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni  da  attacchi
di mosca olearia, o con esiti d'infestazione  inferiore  al  10%.  La
produzione massima di olive ad ettaro  non  potra'  essere  superiore
a dodici tonnellate, mentre la resa massimo in olio  e'  fissata  nel
20%. 
    Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva
ad Indicazione geografica protetta di  cui  all'art.1  devono  essere
sottoposte  a  defogliazione  e  lavaggio  con  acqua.   Ogni   altro
trattamento e' vietato. I processi di trasformazione  consentiti  per
la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art.  1  sono
esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con  sistema
di estrazione in continuo, dove non  si  registra  alcun  trattamento
diverso dal lavaggio, dalla  decantazione,  dalla  centrifugazione  e
dalla filtrazione. La temperatura massima di  lavorazione  consentita
in frantoio e' di  30°  C.  Dopo  l'estrazione,  l'olio  deve  essere
conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale  idoneo
alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce  di
detergenti, ubicati in locali  freschi  ed  asciutti  con  valori  di
temperatura compresi tra i 12° C ed i  20°  C  per  la  conservazione
ottimale  dell'olio  extravergine  di  oliva,  al  fine  di   evitare
variazioni   indesiderate   delle   caratteristiche    chimiche    ed
organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio
deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o  altro
mezzo di tipo fisico  idoneo  ad  allontanare  eventuali  residui  di
lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo
stoccaggio nei contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti.