Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il «Pecorino del Monte Poro» puo' essere immesso al consumo in forme intere o porzionato. All'atto dell'immissione al consumo deve recare una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto intero o sulle confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci. L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo di cui all'art. 9, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti della normativa cogente di settore le seguenti indicazioni: «Pecorino del Monte Poro» (la denominazione e' intraducibile, ma ne' e' ammessa la traduzione nelle lingue dei Paesi europei nei quali il prodotto viene commercializzato) seguito dalla espressione (traducibile) «Denominazione di origine protetta» per esteso o nella sigla «DOP»; la tipologia di stagionatura ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare, ovvero: «fresco»; «semistagionato» e «stagionato»; il logo del prodotto di cui all'art. 9. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.