Art. 2 Ruolo istituzionale delle regioni 1. In attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche riconosciute e tutelate a norma di legge, si pongono quali soggetti istituzionali di intermediazione e di coordinamento, nell'ambito delle procedure di finanziamento dei progetti presentati dagli enti interessati. 2. Le regioni svolgono le attivita' di cui al comma 1: a) nella fase della ricezione delle richieste di finanziamento presentate dagli enti locali; b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine previsto dalla normativa vigente, a seguito di opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilita', avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto e alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999; c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati, in itinere ed ex post, allo scopo di verificarne l'attuazione e la corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali scostamenti. 3. Le regioni provvedono in via esclusiva alla custodia e alla verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attivita' da parte dei soggetti beneficiari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' chiedere alle regioni copia della documentazione necessaria alle eventuali verifiche di competenza.