Art. 2 
 
                  Ruolo istituzionale delle regioni 
 
  1. In attuazione dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui  territorio  insistono
minoranze linguistiche riconosciute e tutelate a norma di  legge,  si
pongono  quali  soggetti  istituzionali  di  intermediazione   e   di
coordinamento,  nell'ambito  delle  procedure  di  finanziamento  dei
progetti presentati dagli enti interessati. 
  2. Le regioni svolgono le attivita' di cui al comma 1: 
    a) nella fase della ricezione delle  richieste  di  finanziamento
presentate dagli enti locali; 
    b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per  gli
affari regionali e le autonomie,  entro  il  termine  previsto  dalla
normativa vigente,  a  seguito  di  opportune  verifiche  istruttorie
riguardanti le condizioni  di  ammissibilita',  avuto  riguardo  alle
indicazioni contenute nel presente atto e alle  disposizioni  di  cui
all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999; 
    c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati,  in  itinere
ed  ex  post,  allo  scopo   di   verificarne   l'attuazione   e   la
corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali
scostamenti. 
  3. Le regioni provvedono in via  esclusiva  alla  custodia  e  alla
verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attivita'  da
parte dei  soggetti  beneficiari.  Il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie  puo'  chiedere  alle  regioni  copia  della
documentazione necessaria alle eventuali verifiche di competenza.