Art. 4 Aspetti procedurali 1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere presentate a seguito dell'emissione di apposito avviso pubblico destinato ai soggetti individuati dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni, avente cadenza annuale e di cui e' data idonea pubblicita'. 2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano piu' progetti o prevedono piu' interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine di priorita'. 3. I progetti trasmessi alle regioni dai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati dall'organo competente in conformita' al relativo ordinamento. Gli stessi progetti dovranno essere contestualmente inviati per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale, l'approvazione compete al titolare dell'Ufficio ed e' trasmessa per conoscenza al Ministero competente. 4. I progetti sono informati a criteri di economicita' ed efficacia, corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonche' da un cronoprogramma che indica la data di inizio e la data di fine delle attivita'. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla formazione, alla toponomastica e alle attivita' culturali, ferma restando la durata massima di dodici mesi, possono avere durata commisurata alle necessita' di realizzazione dei medesimi. I progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici hanno durata pari a dodici mesi. 5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dalla legge n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I progetti finanziati devono, in ogni caso, essere portati a termine entro la fine del secondo anno successivo alla concessione del finanziamento. Eventuali economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.