Art. 4 
 
                         Aspetti procedurali 
 
  1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui  all'art.  1
del  presente   decreto   possono   essere   presentate   a   seguito
dell'emissione di apposito  avviso  pubblico  destinato  ai  soggetti
individuati dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni,  avente
cadenza annuale e di cui e' data idonea pubblicita'. 
  2. I soggetti di cui al comma 1  che  presentano  piu'  progetti  o
prevedono piu' interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine
di priorita'. 
  3. I progetti trasmessi alle regioni dai  soggetti  beneficiari  di
cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati  dall'organo
competente  in  conformita'  al  relativo  ordinamento.  Gli   stessi
progetti dovranno essere contestualmente inviati  per  conoscenza  al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli  organi
periferici dell'amministrazione statale,  l'approvazione  compete  al
titolare dell'Ufficio ed e' trasmessa  per  conoscenza  al  Ministero
competente. 
  4.  I  progetti  sono  informati  a  criteri  di  economicita'   ed
efficacia,  corredati  dall'indicazione  analitica  delle  spese   da
sostenere  e  da  apposita  relazione  illustrativa   di   dettaglio,
comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara  individuazione
degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  nonche'   da   un
cronoprogramma che indica la data di inizio e la data di  fine  delle
attivita'. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla
formazione, alla toponomastica  e  alle  attivita'  culturali,  ferma
restando la durata massima  di  dodici  mesi,  possono  avere  durata
commisurata alle necessita' di realizzazione dei medesimi. I progetti
finalizzati all'attivazione di  sportelli  linguistici  hanno  durata
pari a dodici mesi. 
  5. I contributi assegnati per gli interventi previsti  dalla  legge
n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I  progetti  finanziati
devono, in ogni caso, essere portati a  termine  entro  la  fine  del
secondo anno successivo alla concessione del finanziamento. Eventuali
economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri.