Art. 7 
 
                     Delimitazioni territoriali 
 
  1. Al fine di dare completa ed  effettiva  attuazione  all'art.  3,
comma 1, della legge n. 482 del 1999  e  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001,  i  consigli
provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque
competenti ai sensi della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  tenuti  a
pronunciarsi   sulle   richieste   di    delimitazione    dell'ambito
territoriale, inoltrate  dai  soggetti  legittimati,  tengono  conto,
nella valutazione  della  richiesta,  dandone  adeguata  motivazione,
della  sussistenza  di  elementi  oggettivi  idonei  a  soddisfare  i
seguenti criteri: 
    a) storicita'  della  lingua,  appurandone  l'appartenenza  della
lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n.
482 del 1999; 
    b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei
componenti della minoranza linguistica; 
    c) effettivo radicamento storico,  inteso  come  continuita'  nei
secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza  linguistica
tutelata. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, si puo' fare riferimento a  documenti
storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della
toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei  registri
dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi  e
cognomi  propri  della  minoranza  linguistica  che,  nel  complesso,
attestino  la  presenza  storica  e  continua  della  minoranza   nel
territorio. 
  3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto  dall'art.
1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  345  del
2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti. 
  4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede
a  una  periodica  ricognizione  dei  comuni  delimitati,  ai   sensi
dell'art. 3 della legge n. 482  del  1999,  presenti  sul  territorio
nazionale.  A   tale   proposito,   possono   avere   effetti   sulle
delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali,  ad
esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni  dei
comuni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 marzo 2023 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                           Il Ministro per gli affari 
                                            regionali e le autonomie  
                                                    Calderoli         

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1246