Art. 7 Delimitazioni territoriali 1. Al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i consigli provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto, nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a soddisfare i seguenti criteri: a) storicita' della lingua, appurandone l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999; b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica; c) effettivo radicamento storico, inteso come continuita' nei secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza linguistica tutelata. 2. Ai fini di cui al comma 1, si puo' fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei registri dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua della minoranza nel territorio. 3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a una periodica ricognizione dei comuni delimitati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 482 del 1999, presenti sul territorio nazionale. A tale proposito, possono avere effetti sulle delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali, ad esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni dei comuni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2023 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1246