Art. 3 Struttura di missione per le politiche del mare 1. La Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022 opera alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La Struttura svolge funzioni di supporto tecnico e organizzativo al Comitato per l'istruttoria delle questioni poste all'ordine del giorno del Comitato stesso, cura l'attivita' propedeutica allo svolgimento dei lavori del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' supporta il Presidente per le eventuali, ulteriori, questioni e proposte da portare all'attenzione del Comitato con riferimento alle politiche del mare. 2. La Struttura di missione, su indicazione del Presidente del Comitato, assicura in particolare: a) la stesura e la comunicazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato; b) la stesura dei verbali delle riunioni; c) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del Comitato, anche acquisendo dal proponente la proposta e la documentazione relativa alle questioni poste all'ordine del giorno; d) il coordinamento delle attivita' istruttorie del Comitato con le attivita' istruttorie delle diverse amministrazioni competenti; e) la pubblicita' delle riunioni del Comitato nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 5, comma 6, del presente regolamento; f) la cura dell'invio delle deliberazioni del Comitato a tutti i soggetti competenti a darne attuazione. g) il supporto al Comitato e al suo Presidente con riferimento alla predisposizione del Piano del mare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento e del suo successivo aggiornamento annuale in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea; h) il supporto al Presidente con riferimento ad ogni attivita' inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare; i) il supporto ad eventuali tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro per le attivita' di cui al successivo art. 5, comma 4, del presente regolamento. 3. La Struttura di missione puo' convocare, almeno cinque giorni lavorativi prima della singola riunione del Comitato, riunioni preparatorie. Su indicazione del Presidente alle riunioni preparatorie partecipano, in ragione della rilevanza dei temi posti all'ordine del giorno, i rappresentanti dei Ministri e delle Autorita' partecipanti alla riunione del Comitato, nonche' i rappresentanti delle ulteriori pubbliche amministrazioni partecipanti ai lavori del Comitato. 4. La Struttura di missione promuove ricerche e analisi ove necessarie per lo svolgimento delle attivita' del Comitato, nonche' provvede alle attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Comitato e alle attivita' di supporto e segreteria amministrativa necessarie per il suo funzionamento. La Struttura di missione, previa autorizzazione del Presidente, nell'ambito dell'attivita' di ricerca e di analisi di cui al precedente periodo, puo' svolgere, anche mediante collegamento da remoto, audizioni di esperti del settore ovvero di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate con riferimento alle politiche del mare. Ai soggetti auditi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.