Art. 3 
 
           Struttura di missione per le politiche del mare 
 
  1. La Struttura di missione per le  politiche  del  mare  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022  opera
alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione  civile  e  le
politiche del mare. La Struttura svolge funzioni di supporto  tecnico
e organizzativo al Comitato per l'istruttoria delle  questioni  poste
all'ordine  del  giorno  del  Comitato   stesso,   cura   l'attivita'
propedeutica allo svolgimento dei lavori del Comitato e alle riunioni
preparatorie di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'
supporta il Presidente  per  le  eventuali,  ulteriori,  questioni  e
proposte da portare all'attenzione del Comitato con riferimento  alle
politiche del mare. 
  2. La Struttura di missione,  su  indicazione  del  Presidente  del
Comitato, assicura in particolare: 
    a) la stesura e la comunicazione  dell'ordine  del  giorno  delle
riunioni del Comitato; 
    b) la stesura dei verbali delle riunioni; 
    c)  l'istruttoria  delle  questioni  poste   all'attenzione   del
Comitato,  anche  acquisendo  dal  proponente  la   proposta   e   la
documentazione relativa alle questioni poste all'ordine del giorno; 
    d) il coordinamento delle attivita' istruttorie del Comitato  con
le attivita' istruttorie delle diverse amministrazioni competenti; 
    e) la pubblicita' delle riunioni del Comitato nelle forme  e  nei
modi stabiliti dall'art. 5, comma 6, del presente regolamento; 
    f) la cura dell'invio delle deliberazioni del Comitato a tutti  i
soggetti competenti a darne attuazione. 
    g) il supporto al Comitato e al suo  Presidente  con  riferimento
alla predisposizione del Piano del mare di cui all'art. 1,  comma  2,
del presente regolamento e del suo successivo  aggiornamento  annuale
in funzione degli obiettivi conseguiti  e  delle  priorita'  indicate
anche in sede europea; 
    h) il supporto al Presidente con riferimento  ad  ogni  attivita'
inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche  del
mare; 
    i) il supporto ad eventuali tavoli tecnici, commissioni e  gruppi
di lavoro per le attivita' di cui al successivo art. 5, comma 4,  del
presente regolamento. 
  3. La Struttura di missione puo' convocare,  almeno  cinque  giorni
lavorativi  prima  della  singola  riunione  del  Comitato,  riunioni
preparatorie.   Su   indicazione   del   Presidente   alle   riunioni
preparatorie partecipano, in ragione della rilevanza dei  temi  posti
all'ordine  del  giorno,  i  rappresentanti  dei  Ministri  e   delle
Autorita'  partecipanti  alla  riunione  del  Comitato,   nonche'   i
rappresentanti delle ulteriori pubbliche amministrazioni partecipanti
ai lavori del Comitato. 
  4. La  Struttura  di  missione  promuove  ricerche  e  analisi  ove
necessarie per lo svolgimento delle attivita' del  Comitato,  nonche'
provvede alle attivita' di comunicazione e informazione istituzionale
del Comitato e alle attivita' di supporto e segreteria amministrativa
necessarie per il suo funzionamento. La Struttura di missione, previa
autorizzazione del Presidente, nell'ambito dell'attivita' di  ricerca
e di analisi di cui  al  precedente  periodo,  puo'  svolgere,  anche
mediante collegamento da remoto, audizioni  di  esperti  del  settore
ovvero  di  ogni  altro  soggetto  ritenuto   utile   alla   completa
rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate
con riferimento alle politiche  del  mare.  Ai  soggetti  auditi  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.