Art. 4 
 
    Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle riunioni 
 
  1. Il Presidente convoca il Comitato  con  congruo  anticipo  e  ne
fissa la data, l'ora, il luogo e le modalita' della  seduta,  nonche'
l'ordine del giorno. 
  2. La convocazione,  corredata  dalla  documentazione  istruttoria,
avviene, a cura della Struttura di missione di  cui  all'art.  3  del
presente regolamento, attraverso strumenti informatici  almeno  dieci
giorni  lavorativi  precedenti  alla  seduta.  Nel  caso  in  cui  il
Presidente ravvisi particolare necessita' e urgenza nella trattazione
di  specifici  temi  nell'ambito  del  Comitato  puo'   disporre   la
convocazione del Comitato in deroga ai termini di cui  al  precedente
periodo. 
  3. I componenti permanenti del Comitato inviano al Presidente  ogni
documento o proposta  che  intendano  sottoporre  all'attenzione  del
Comitato. 
  4. La  Struttura  di  missione  di  cui  all'art.  3  del  presente
regolamento inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente
alla convocazione della seduta o successivamente ma in  tempo  utile,
anche  la   documentazione   acquisita,   indirizzandola   unicamente
all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione  competente  a
riceverla. A tal fine, con riferimento alle attivita' del Comitato le
amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata,  un
responsabile  del   procedimento,   ai   sensi   delle   disposizioni
legislative e regolamentari vigenti. 
  5. All'ordine del giorno possono essere  iscritti  anche  argomenti
non trattati nella riunione preparatoria di cui all'art. 3, comma  3,
del presente regolamento, qualora il Presidente  ne  ravvisi  la  non
differibilita' della trattazione. 
  6.   In   casi   di    particolare    urgenza    e    in    ragione
dell'indifferibilita' di un argomento dichiarata dal Presidente, puo'
essere posta in trattazione, con il consenso unanime  dei  componenti
presenti,  una  questione  non  iscritta   all'ordine   del   giorno.
Dell'avvenuto inserimento si da' atto nel verbale  della  seduta.  Le
eventuali  deliberazioni  adottate  dal  Comitato   all'esito   della
procedura di cui al presente comma non possono, comunque,  riguardare
materie di competenza esclusiva di uno o piu' componenti assenti, per
qualsiasi ragione, dalla seduta. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 6,  del  presente
regolamento, una delle riunioni ordinarie annuali del  Comitato  reca
all'ordine del giorno l'approvazione della relazione alle  Camere  di
cui all'art. 12, comma 10, del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
173, convertito, con modificazioni, dalla  legge  dicembre  2022,  n.
204, in modo da garantire il rispetto della scadenza del 31 maggio di
ogni anno prevista da tale disposizione.