Art. 5 Riunioni del Comitato 1. Le riunioni del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente che verifica l'esistenza del numero legale, costituito dalla meta' piu' uno dei componenti del Comitato con diritto di voto, dirige i lavori del Comitato stesso, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito, modifica, all'occorrenza, la successione degli argomenti da esaminare, riunendo la discussione dei punti all'ordine del giorno. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato, a titolo gratuito, il piu' giovane di eta' dei componenti permanenti del Comitato presenti alla riunione. 2. Le riunioni del Comitato si svolgono, in via ordinaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente non disponga diversamente. 3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi rispetto a quanto oggetto di discussione o deliberazione e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto. 4. Il Comitato puo' costituire al suo interno tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e l'esame di questioni di particolare rilevanza con riferimento alle politiche del mare. L'istituzione di tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Comitato adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. In caso di voto contrario, il dissenziente puo' chiedere che ne sia dato atto nel verbale, motivando la propria scelta. 6. Il processo verbale e le deliberazioni del Comitato sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare ove nominato, nonche' sono custoditi a cura della Struttura di missione di cui all'art. 3 del presente regolamento. 7. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o dell'adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.