Art. 5 
 
                        Riunioni del Comitato 
 
  1. Le riunioni del Comitato sono aperte e concluse  dal  Presidente
che verifica l'esistenza del numero legale,  costituito  dalla  meta'
piu' uno dei componenti del Comitato con diritto di  voto,  dirige  i
lavori  del  Comitato  stesso,  pone   ai   voti   le   deliberazioni
dichiarandone l'esito, modifica, all'occorrenza, la successione degli
argomenti da esaminare, riunendo la discussione dei punti  all'ordine
del giorno. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato,  a  titolo
gratuito, il piu' giovane  di  eta'  dei  componenti  permanenti  del
Comitato presenti alla riunione. 
  2. Le riunioni del Comitato si svolgono, in via  ordinaria,  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente non
disponga diversamente. 
  3. Il componente  del  Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di
incompatibilita' o conflitto di interessi rispetto a  quanto  oggetto
di discussione o deliberazione e' tenuto a segnalare tale  situazione
al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si
voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita'  o
il conflitto. 
  4. Il Comitato puo'  costituire  al  suo  interno  tavoli  tecnici,
commissioni e gruppi di  lavoro  per  lo  studio,  la  valutazione  e
l'esame di questioni di particolare rilevanza  con  riferimento  alle
politiche del mare. L'istituzione di tavoli  tecnici,  commissioni  e
gruppi di lavoro di cui  al  presente  comma  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Il Comitato adotta le proprie delibere  a  maggioranza  semplice
dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. In  caso  di
parita', prevale il voto del Presidente. In caso di  voto  contrario,
il dissenziente puo' chiedere che  ne  sia  dato  atto  nel  verbale,
motivando la propria scelta. 
  6. Il  processo  verbale  e  le  deliberazioni  del  Comitato  sono
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario  e  sono  resi  pubblici
mediante inserimento nel  sito  istituzionale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le  politiche  del
mare ove nominato, nonche' sono custoditi a cura della  Struttura  di
missione di cui all'art. 3 del presente regolamento. 
  7. Spetta, in ogni caso, al Presidente  decidere  il  rinvio  della
discussione  o  dell'adozione  di  deliberazioni  su  singoli   punti
all'ordine del giorno.