Art. 3 
 
                 Obbligo di comunicazione dei prezzi 
 
  1. L'obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al
pubblico praticati da  ogni  singolo  impianto  di  distribuzione  di
carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51  della
legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge  n.
5/2023, sussiste con riferimento: 
    a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto; 
    b)  alla   comunicazione,   preventiva   o   almeno   contestuale
all'applicazione,  di  tutte  le  variazioni,   in   aumento   o   in
diminuzione,  del  prezzo  praticato   rispetto   all'ultimo   prezzo
comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche  in  assenza
di  variazioni  di  prezzo,   entro   l'ottavo   giorno   dall'ultima
comunicazione inviata. 
  2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma  1  sussiste  per  la
vendita effettuata mediante  modalita'  self  service;  ove  non  sia
presente  e  operativa  tale   forma   di   vendita,   l'obbligo   di
comunicazione va riferito alla vendita in modalita' servito. 
  3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di
ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed  evoluzione
del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che  a  tal
fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy, di comunicare su  base  volontaria  ai  medesimi  fini
della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi  praticati
per altre modalita' di vendita. 
  4. Per i carburanti speciali e le altre  modalita'  di  vendita  le
comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate,  e  fino  a
rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di
veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.