Art. 3 Obbligo di comunicazione dei prezzi 1. L'obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento: a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto; b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata. 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la vendita effettuata mediante modalita' self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalita' servito. 3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalita' di vendita. 4. Per i carburanti speciali e le altre modalita' di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.