Art. 4 Termini, modalita' della comunicazione e pubblicazione 1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalita' telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresi' le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per l'accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero. 2. Sono altresi' possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all'art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero. 3. Al fine di garantire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti. 4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attivita' di monitoraggio, comparabilita' dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonche' per le finalita' di cui all'art. 1, commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.