Art. 4 
 
       Termini, modalita' della comunicazione e pubblicazione 
 
  1. L'obbligo di comunicazione di cui  all'art.  3  decorre  dal  24
luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi  di
cui all'art. 3 al Ministero indicando ciascun  prezzo  con  tutte  le
cifre decimali effettivamente applicate e  adempiono  all'obbligo  di
comunicazione  esclusivamente  con  modalita'  telematiche   mediante
utilizzo  dell'applicativo  disponibile   sul   servizio   telematico
accessibile,   previa    autenticazione,    all'indirizzo    internet
https://carburanti.mise.gov.it, seguendo  altresi'  le  istruzioni  e
indicazioni  integrative  pubblicate  sul  medesimo  sito   internet.
Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per  l'accesso
al servizio  telematico  sono  preventivamente  comunicate  sul  sito
internet istituzionale del Ministero. 
  2. Sono altresi' possibili forme di trasmissione  semplificata,  di
cui  all'art.  5,  fermo  restando  che   gli   esercenti   rimangono
destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero. 
  3. Al fine di garantire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti, i prezzi  comunicati  sono  pubblicati  su
Osservaprezzi carburanti. 
  4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile
elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e  per  attivita'
di  monitoraggio,  comparabilita'  dei   prezzi,   comunicazione   al
pubblico,  anche  attraverso  applicazione  fruibile   a   mezzo   di
dispositivi portatili, nonche' per le finalita' di  cui  all'art.  1,
commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.