Art. 6 Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge, il Ministero ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8,30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di cui al comma 1 sono stabiliti nell'allegato tecnico al presente decreto, ferma restando la possibilita' di eventuali modifiche o integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.