Art. 6 
 
            Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge,  il  Ministero
ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e  3,
elabora i dati e calcola la media aritmetica,  su  base  regionale  e
delle  province  autonome,  dei  prezzi  comunicati  dagli  esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione  in
impianti situati fuori della  rete  autostradale,  nonche'  la  media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati  dagli  esercenti
operanti  lungo   la   rete   autostradale,   curandone   quindi   la
pubblicazione con frequenza giornaliera,  a  partire  dal  1°  agosto
2023, entro  le  ore  8,30  in  apposita  sezione  del  proprio  sito
internet, in formato aperto ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. I criteri e le modalita' per il calcolo della  media  aritmetica
di cui al comma 1 sono stabiliti nell'allegato  tecnico  al  presente
decreto, ferma restando la  possibilita'  di  eventuali  modifiche  o
integrazioni da adottarsi con successivo decreto  direttoriale  della
DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.