Art. 7 Caratteristiche e modalita' di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi 1. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. 2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l'orario di apertura e' precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30. 3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilita'. 4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati e' determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza. 5. I prezzi medi, di cui all'art. 6, sono esposti secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.