Art. 7 
 
             Caratteristiche e modalita' di esposizione 
               dei cartelloni contenenti i prezzi medi 
 
  1. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico  di  carburante
per  autotrazione,   compresi   quelli   operanti   lungo   la   rete
autostradale,  espongono  con   adeguata   evidenza   un   cartellone
riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle
tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto  vendita,
assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. 
  2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi
medi entro le ore 10,30 se  l'orario  di  apertura  e'  precedente  o
contestuale  alle  ore  8,30;  qualora  l'orario  di   apertura   sia
successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro
le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su  24
gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30. 
  3. Il cartellone riportante  i  prezzi  medi  deve  essere  esposto
all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle  condizioni
di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilita'. 
  4. Il cartellone reca apposita indicazione che  i  valori  in  esso
presenti sono riferiti ai prezzi medi; la  dimensione  dei  caratteri
usati  e'  determinata  in  modo  da  garantirne  la  visibilita'  in
condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari  a  12
cm in altezza. 
  5. I prezzi medi, di  cui  all'art.  6,  sono  esposti  secondo  il
seguente ordine dall'alto verso  il  basso:  gasolio,  benzina,  GPL,
metano; sono esposti in euro per il litro o in euro  per  chilogrammo
per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino
alla terza.