Art. 8 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1. Gli obblighi di cui ai  precedenti  articoli  rilevano  ai  fini
della  applicazione  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge   a
decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione  di  cui
all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge. 
  2. Non  costituisce  violazione  dell'obbligo  di  esposizione  del
prezzo medio, di cui al presente decreto,  il  mancato  aggiornamento
del cartello in caso di sospensione dell'attivita' di vendita. 
  3. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di  trasmissione  dei
prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il
relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo  e  cio'  sia
comunicato sul sito Osservaprezzi. 
  4. Non costituisce inadempimento  dell'obbligo  di  esposizione  il
mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi  non
vengano pubblicati dal Ministero  e  cio'  sia  comunicato  sul  sito
internet del Ministero.