Art. 8 Vigilanza e sanzioni 1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini della applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge a decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge. 2. Non costituisce violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell'attivita' di vendita. 3. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e cio' sia comunicato sul sito Osservaprezzi. 4. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e cio' sia comunicato sul sito internet del Ministero.