(Allegato tecnico)
 
                          ALLEGATO TECNICO 
                          (art. 6, comma 2) 
 
    I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  5/2023,  n.  23  sono
illustrate nel presente allegato. 
    1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza  giornaliera  sulla
base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4
del presente decreto; 
    2. I prezzi medi sono calcolati  prendendo  in  considerazione  i
prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e  con  decorrenza
non oltre otto giorni prima; 
    3. I prezzi medi sono calcolati con  esclusivo  riferimento  alle
seguenti tipologie di carburante:  gasolio,  benzina,  GPL  e  metano
facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati  per
la modalita' «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati
per la modalita' «servito». 
    4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e  L-GNC  e  i
carburanti speciali. 
    5. Nel caso  in  cui,  per  assenza  di  comunicazioni  utili  al
calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una  o  piu'
giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati  per  una  o  piu'
tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio  e'  sostituito  da
una sigla indicante la «non disponibilita'» di tale dato.