ALLEGATO TECNICO (art. 6, comma 2) I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, n. 23 sono illustrate nel presente allegato. 1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto; 2. I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima; 3. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalita' «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalita' «servito». 4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali. 5. Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o piu' giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o piu' tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio e' sostituito da una sigla indicante la «non disponibilita'» di tale dato.