Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -
societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente
decreto: 
    a)  2,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa  complessiva  a  pieno  carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano
CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,  ibrida  (diesel/elettrico)   e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di  dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014; 
    b) 15 milioni di euro  per  la  radiazione  per  rottamazione  di
automezzi commerciali di massa complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a  3,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione finanziaria, di  automezzi  commerciali  nuovi  di
fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,  nonche'
euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e  3,  del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 20 giugno 2007 con  contestuale  rottamazione  di  veicoli  della
medesima tipologia; 
    c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei  dispositivi  innovativi
di cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a  conseguire
maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza  energetica.  Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
  2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma  1
del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -
societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'
istruttoria  per  l'intera  attivita'  ad  essa   attribuita,   anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e  gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene  determinata  con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno  2020
sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  e  la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. 
  3. Al fine di evitare  il  superamento  delle  soglie  d'intensita'
massime di aiuto previste dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita',  per  le
medesime  tipologie  di  investimenti  e   per   i   medesimi   costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto  con  altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del  18
dicembre 2013. 
  4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa,  non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo
stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.
Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata
disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste
pervenute e dichiarate ammissibili. 
  5.  L'importo  massimo  ammissibile  e'  omnicomprensivo   per   la
totalita'  dei  veicoli  acquisiti  dall'impresa  che   richiede   il
beneficio. 
  6. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto  il  31  dicembre  2026,
pena la revoca del contributo erogato. Non si procede  all'erogazione
del contributo anche nel caso di trasferimento  della  disponibilita'
dei beni oggetto degli incentivi nel  periodo  intercorrente  fra  la
data di presentazione della  domanda  e  la  data  di  pagamento  del
beneficio. 
  7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.