Art. 3 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma  2.  A  tal
fine  le  istanze  sono  esaminate  solo   in   caso   di   accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il  raggiungimento  di  detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle
domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi  nel  sito
internet del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non  potranno  in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio  ex  art.  4  del  presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a  risorse
esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si  rendessero   disponibili
ulteriori risorse. 
  2. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore
generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per
effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 
  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione  di  cui  all'art.  6  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014,  gli  investimenti  di  cui  al  presente  decreto  sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine  indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.