Art. 4 
 
                            Prenotazione 
 
  1. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  istanze  volte  ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo  contratto
di acquisizione  dei  veicoli  indipendentemente  dalla  trasmissione
della fattura comprovante il pagamento  del  corrispettivo.  In  tale
caso   gli   importi   previsti   dall'ordinativo    sono    detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di  investimenti  e
accantonati. L'ammissibilita'  del  contributo,  accantonato  con  la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione,  in
sede    di     rendicontazione,     dell'avvenuto     perfezionamento
dell'investimento  secondo  le  modalita'  fissate  con  il   decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto. 
  2. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse
corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono
riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento
della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.