Art. 5 Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto: a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000. 2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto. 3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI step E, il contributo e' determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. 4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. 5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio; b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese. 7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del dieci per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del venti per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che e' possibile incentivare il quaranta per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli. 8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese. 9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi: a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.