Art. 5 
 
   Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2,  comma  1  del
presente decreto: 
    a) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica   a   trazione   alternativa   a    metano    CNG,    ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7  tonnellate
e di veicoli a  trazione  elettrica  superiori  a  7  tonnellate,  il
contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate  e
fino a 7 tonnellate ed in euro  24.000  per  ogni  veicolo  elettrico
superiore a 7 tonnellate,  considerando  la  notevole  differenza  di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 
    b) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico),  a  metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro  9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo  a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG  e  CNG  ovvero  a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico)  di  massa  superiore  a  16
tonnellate; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  fino  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli  elettrici,   il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un
tetto massimo pari ad euro 2.000. 
  2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera
a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per  rottamazione  di
veicoli di classe inferiore ad euro VI step  E  o  euro  6  E,  viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000  per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a  pena  d'ammissibilita'  deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo  da  almeno  un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. In relazione alla radiazione per rottamazione  di  automezzi  di
massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7  tonnellate,  conformi
alla normativa anti inquinamento euro VI step  E,  il  contributo  e'
determinato,  avuto  riguardo  al  sovra  costo  necessario  per   la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro  7.000  per  ogni
veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico  superiore
a 7 tonnellate fino a 16  tonnellate  ed  in  euro  15.000  per  ogni
veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico  superiore
a 16 tonnellate. 
  4. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri
euro 6 E ed euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia. 
  5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
    a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
rimorchi   e   semirimorchi,   nuovi   di   fabbrica,    rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il  trasporto  combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato  marittimo,  ovvero  rimorchi  e  semirimorchi
conformi  contemporaneamente  alle  normative  UIC  595-5  e  IMO.  I
rimorchi e i  semirimorchi  sono  dotati  di  almeno  un  dispositivo
innovativo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  ai  fini
dell'ammissione al beneficio; 
    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla
fase V (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'
criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
  6. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario  ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e  ad  euro  5.000  per  le
grandi imprese. 
  7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b)  e  c)  del  presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 
    1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del dieci per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del venti per cento di tale costo per le  piccole  imprese,
con un tetto massimo di euro 5.000 per  semirimorchio  o  autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime
ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato  all'art.  5,  comma  5,
lettera  c),  installata  su  tali  veicoli.  Le  acquisizioni   sono
ammissibili  qualora  sostenute  nell'ambito  di  un   programma   di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno
stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno
stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente; 
    2) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto  conto
che e' possibile incentivare il quaranta per cento  della  differenza
di costo tra i veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei  maggiori  costi  dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti  a
criteri avanzati  di  risparmio  energetico  e  rispetto  ambientale,
ovvero dei maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato  al  comma  5,
lettera c), installate su tali veicoli. 
  8. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario  ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e  ad  euro  5.000  per  le
grandi imprese. 
  9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 1,  3  e  5  del  presente
articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.