Art. 9 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2023 Il Ministro: Salvini Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1664