Art. 3 Modalita' di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali i predetti artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. I compensi di cui al periodo precedente sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative o imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento della quota di cui al periodo precedente e' utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della legge sul diritto d'autore. I compensi di cui al primo periodo sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore video, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. 3. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio e del settore video trasmettono la certificazione dell'organo di revisione contabile alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare certificato.