Art. 2 Modifiche al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: a. «m-bis) "regolamento (UE) 2019/2088": il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;»; b. «m-ter) "rischi di sostenibilita'": rischi di sostenibilita' ai sensi dell'art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;». 2. All'art. 4 (Obiettivi del sistema di governo societario), comma 2, le parole «quelli di natura ambientale e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «i rischi di sostenibilita'». 3. All'art. 17 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi) sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1, primo periodo, dopo la frase «gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa e' o potrebbe essere esposta,» e' inserito il seguente inciso: «ivi compresi, ove pertinenti, i rischi di sostenibilita',»; b. al comma 5, dopo le parole «tengono conto degli obiettivi strategici» sono inserite le seguenti parole: «e, ove pertinente in coerenza con l'art. 260, comma 1-bis, degli atti delegati, dei rischi di sostenibilita'». 4. All'art. 19 (Individuazione e valutazione dei rischi), al comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) rischi di sostenibilita': in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, punto 55-quater, degli atti delegati, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passivita'.». 5. All'art. 32 (Compiti della funzione di gestione dei rischi), comma 1, lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilita'». 6. All'art. 38 (Compiti della funzione attuariale), comma 3, lettera b), dopo le parole «rischio legale» sono inserite le seguenti: «i rischi di sostenibilita',». 7. All'art. 40 (Principi generali delle politiche di remunerazione), dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'art. 5 del regolamento (UE) 2019/2088 e dell'art. 275, paragrafo 4, degli atti delegati, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tengono conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilita' nel sistema di gestione dei rischi.». 8. All'art. 56 (Intermediari assicurativi e riassicurativi), al comma 1, dopo le parole «con i principi della sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «e con l'integrazione dei rischi di sostenibilita' nel sistema di gestione dei rischi». 9. All'art. 57 (Fornitori di servizi esternalizzati), al comma 1, dopo le parole «con la sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «e con l'integrazione dei rischi di sostenibilita' nel sistema di gestione dei rischi». 10. All'art. 80 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo), al comma 1, lettera b), dopo le parole «dei rischi attuali e prospettici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilita',». 11. L'allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo - contenuto minimo) e' modificato come segue: a. nella sezione «Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione», dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) modalita' con cui l'impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilita'.»; b. nella sezione «Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo», lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «anche tenendo conto degli eventuali rischi di sostenibilita';».