Art. 3 
 
       Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 
 
  1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue: 
    a. dopo la lettera s) e' inserita la seguente:  «s-bis)  "fattori
di sostenibilita'": fattori di sostenibilita' ai sensi  dell'art.  2,
punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;»; 
    b.  dopo  la  lettera  ll)  e'  inserita  la  seguente:  «ll-bis)
"preferenze di sostenibilita'": la scelta prevista dall'art. 2, punto
4, del regolamento delegato (UE) 2017/2359;»; 
    c. dopo la lettera oo-quater) sono inserite le seguenti: 
      i) «oo-quinquies) "regolamento (UE) 2019/2088": il  regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre
2019 relativo all'informativa sulla sostenibilita'  nel  settore  dei
servizi finanziari;»; 
      ii) «oo-sexies) "regolamento  (UE)  2020/852":  il  regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  18  giugno
2020  relativo  all'istituzione  di  un  quadro  che  favorisce   gli
investimenti sostenibili e  recante  modifica  del  regolamento  (UE)
2019/2088;». 
    d. dopo la lettera  ss-bis)  e'  inserita  la  seguente  «ss-ter)
"rischi  di  sostenibilita'":  rischi  di  sostenibilita'  ai   sensi
dell'art.  1,  punto  55-quater,  del   regolamento   delegato   (UE)
2015/35;». 
  2. All'art. 55 (Conflitti di interesse), comma 3, lettera b),  dopo
le parole «in relazione agli obiettivi assicurativi» sono inserite le
seguenti:  «,  ivi  comprese  le   loro   eventuali   preferenze   di
sostenibilita';». 
  3. L'art. 68-ter (Informativa precontrattuale) e'  modificato  come
segue: 
    a. al comma 2, primo periodo, dopo le parole  «del  codice»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) 2019/2088,»; 
    b. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «e  i  rischi  ad
essi associati,» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  gli
eventuali rischi di sostenibilita',»; 
    c.  dopo  il  comma  3,  e'   aggiunto   il   seguente:   «3-bis.
L'informativa  di  cui  al  comma  3  include,  ove  pertinente,   le
informazioni  previste  dal  regolamento   (UE)   2019/2088   e   dal
regolamento (UE) 2020/852.». 
  4. L'art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza) e' modificato come
segue: 
    a. al comma 2, lettera d), dopo le parole «inclusa la  tolleranza
al rischio» sono inserite le seguenti: «e le sue eventuali preferenze
di sostenibilita'.»; 
    b.  al  comma  4,  lettera  a),  dopo  le  parole  «del  prodotto
d'investimento assicurativo che intendono distribuire» sono  inserite
le seguenti: «, nonche' gli eventuali fattori di sostenibilita';». 
  5. L'art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed
alle esigenze e di adeguatezza) e' modificato come segue: 
    a. al comma 2, alla fine del  periodo  e'  inserita  la  seguente
frase:   «,   ivi   comprese   le   sue   eventuali   preferenze   di
sostenibilita'.»; 
    b. dopo il comma 2, e' inserito il  seguente  comma:  «2-bis.  In
coerenza con l'art. 9, paragrafo 6, del regolamento  (UE)  2017/2359,
se  nessun  prodotto  di  investimento   assicurativo   soddisfa   le
preferenze di sostenibilita' del contraente o potenziale  contraente,
e  quest'ultimo  decide  volontariamente  di  adattare   le   proprie
preferenze di sostenibilita' ai fini della conclusione del contratto,
la dichiarazione di adeguatezza  di  cui  al  comma  2  riporta  tale
adattamento e specifica le ragioni per  le  quali  il  contraente  ha
adattato le proprie preferenze di sostenibilita'. Ove nessun prodotto
di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilita'
del contraente o  potenziale  contraente  e  quest'ultimo  non  abbia
adattato le proprie preferenze di sostenibilita', gli intermediari  e
le imprese di assicurazione che  prestano  consulenza  ai  sensi  del
comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente  le  ragioni
per cui non puo' essere fornita la  dichiarazione  di  adeguatezza  e
conservano la relativa documentazione.». 
  6. All'art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente),
comma 2, dopo le parole  «alle  esigenze  e  di  adeguatezza  di  cui
all'art. 68-decies» sono inserite le seguenti:  «,  ivi  compresa  la
documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso,».