Art. 3 Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue: a. dopo la lettera s) e' inserita la seguente: «s-bis) "fattori di sostenibilita'": fattori di sostenibilita' ai sensi dell'art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;»; b. dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) "preferenze di sostenibilita'": la scelta prevista dall'art. 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/2359;»; c. dopo la lettera oo-quater) sono inserite le seguenti: i) «oo-quinquies) "regolamento (UE) 2019/2088": il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;»; ii) «oo-sexies) "regolamento (UE) 2020/852": il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;». d. dopo la lettera ss-bis) e' inserita la seguente «ss-ter) "rischi di sostenibilita'": rischi di sostenibilita' ai sensi dell'art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;». 2. All'art. 55 (Conflitti di interesse), comma 3, lettera b), dopo le parole «in relazione agli obiettivi assicurativi» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilita';». 3. L'art. 68-ter (Informativa precontrattuale) e' modificato come segue: a. al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice» sono aggiunte le seguenti: «e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/2088,»; b. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «e i rischi ad essi associati,» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilita',»; c. dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/2088 e dal regolamento (UE) 2020/852.». 4. L'art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza) e' modificato come segue: a. al comma 2, lettera d), dopo le parole «inclusa la tolleranza al rischio» sono inserite le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilita'.»; b. al comma 4, lettera a), dopo le parole «del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli eventuali fattori di sostenibilita';». 5. L'art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) e' modificato come segue: a. al comma 2, alla fine del periodo e' inserita la seguente frase: «, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilita'.»; b. dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. In coerenza con l'art. 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2359, se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilita' del contraente o potenziale contraente, e quest'ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilita' ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 2 riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilita'. Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilita' del contraente o potenziale contraente e quest'ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilita', gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non puo' essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.». 6. All'art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente), comma 2, dopo le parole «alle esigenze e di adeguatezza di cui all'art. 68-decies» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso,».