IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a  favore
dei farmacisti rurali»; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il
servizio farmaceutico»; 
  Vista la legge 23 dicembre1978, n. 833,  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» e, in particolare,  l'art.  8,  comma
10; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in  particolare,  l'art.
1, commi 34, 34-bis e 40; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il
vigente codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 11, comma 6; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e,  in  particolare,  l'art.  15,
comma 2; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 20, comma 4,  il
quale  prevede  che  «al  fine  di  rafforzare   strutturalmente   la
resilienza,  la  prossimita'  e  la  tempestivita'  di  risposta  del
Servizio sanitario nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti
e ad altre emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di  cui  all'art.
1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con  decreto  del
Ministro  della  salute,  adottato  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   e'   riconosciuta,   in   via
sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione  aggiuntiva
in favore delle farmacie per  il  rimborso  dei  farmaci  erogati  in
regime di Servizio sanitario nazionale, nei  limiti  dell'importo  di
cui al comma 6»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  11  agosto  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 - Serie  generale  -  n.
259, che provvede  al  riconoscimento,  in  via  sperimentale,  della
remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il  rimborso  dei  farmaci
erogati in regime di Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 532, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025»,  il  quale
prevede  che  al  fine  di  salvaguardare  la  rete  di   prossimita'
rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base  degli  esiti
della sperimentazione prevista dall'art. 20, commi  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con  decreto  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  una
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei
farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  Visto l'art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale prevede che agli oneri derivanti dal  comma  532,  pari  a  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a
valere sulle risorse di cui all'art. 1,  commi  34  e  34-bis,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che a tale  finanziamento  accedono
tutte le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente; 
  Ritenuto di dover ripartire le somme di cui all'art. 1, comma  534,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tra le regioni  e  le  Province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  coerenza  con  i  parametri
individuati dal decreto 11 agosto  2021,  e  sulla  base  dei  valori
aggiornati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2023 e' riconosciuta alle  farmacie  la
remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui  per
il rimborso dei farmaci  erogati  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale (SSN), secondo la ripartizione individuata nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La remunerazione aggiuntiva prevista dal  presente  decreto  non
concorre alla determinazione della spesa  farmaceutica  convenzionata
ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1,  comma  475,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3.  La  remunerazione  aggiuntiva  prevista  dal  presente  decreto
concorre al  calcolo  del  fatturato  annuo  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'art. 1, comma 40-bis, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. In sede di applicazione, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  monitorano  con   cadenza   temporale   periodica
l'effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione
aggiuntiva di cui all'art. 2. Al fine  di  rispettare  il  limite  di
spesa fissato all'art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino  a  concorrenza  delle
risorse  loro  assegnate  per  il  singolo  anno  e,  qualora   dalla
rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme  erogate
siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle
somme eccedenti secondo termini e modalita' da  concordarsi  in  sede
locale con le associazioni di categoria maggiormente  rappresentative
delle  farmacie.  In  caso  di  eccedenze  degli   importi   di   cui
all'allegato A, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta  per  la
remunerazione aggiuntiva, le risorse  restano  a  disposizione  delle
regioni e province autonome.