Art. 2 1. A tutte le farmacie e' dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento. 2. Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' dovuta una ulteriore quota «tipologica» aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. 3. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario 1,5%, ai sensi dell'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. 4. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato del Servizio sanitario nazionale inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2023 Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1299