Art. 2 
 
  1. A tutte le farmacie e' dovuta una  quota  fissa  aggiuntiva  per
singola confezione di 0,08  euro  da  applicare  a  tutti  i  farmaci
rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale  e  una  quota  premiale
aggiuntiva di 0,12 euro  applicata  ad  ogni  confezione  di  farmaci
generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento. 
  2.  Alle  farmacie  che  godono  della  riduzione   del   60%   del
multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.  1,
comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
dovuta  una  ulteriore  quota  «tipologica»  aggiuntiva  per  singola
confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale. 
  3.  Alle  farmacie  rurali  sussidiate  che  godono  dello   sconto
forfettario 1,5%, ai sensi dell'art. 1,  comma  40,  quarto  periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' dovuta una  ulteriore  quota
aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i
farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. 
  4. Alle  farmacie  rurali  e  urbane  con  fatturato  del  Servizio
sanitario nazionale inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo
sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1,  comma
40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  dovuta
una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da
applicare  a  tutti  i  farmaci  rimborsati  dal  Servizio  sanitario
nazionale. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2023 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Schillaci        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1299