Art. 3 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1. Al fine di agevolare  i  destinatari  nell'individuazione  delle
operazioni  sospette,  si  forniscono   in   allegato   al   presente
provvedimento 34 indicatori di anomalia. 
  2. Ciascun indicatore e' articolato in sub-indici che costituiscono
esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. 
  3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze oggettive
(quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza
economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad  esempio,  la
coerenza con il profilo  del  cliente),  seppure  non  specificamente
espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici. 
  4. I destinatari selezionano gli  indicatori  rilevanti  alla  luce
della concreta attivita' svolta. Per ciascun indicatore  individuato,
i destinatari selezionano altresi' i  relativi  sub-indici  rilevanti
nell'ambito della medesima attivita'. I destinatari  considerano  gli
indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito  delle  valutazioni
svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio. 
  5.  Le  circostanze  descritte  negli  indicatori  e  nei  relativi
sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate  da
specifiche  esigenze  rappresentate  dal  soggetto  cui  e'  riferita
l'operativita' o da altri ragionevoli motivi.