Art. 3 Indicatori di anomalia 1. Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia. 2. Ciascun indicatore e' articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. 3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici. 4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attivita' svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresi' i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attivita'. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio. 5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui e' riferita l'operativita' o da altri ragionevoli motivi.