Art. 10 Modifica dell'art. 31 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 1. All'art. 31 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La quota pari al 2,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013. L'agricoltore puo' documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2023 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 682