Art. 10 
 
   Modifica dell'art. 31 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 
 
  1. All'art. 31 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La quota pari al 2,60 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili  coltivati
ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel  sistema  dei
controlli  per  la  produzione  degli  oli  di  oliva  certificati  a
denominazione di origine protetta o indicazione  geografica  protetta
ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, condotti  da  agricoltori
in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
23 dicembre 2013. L'agricoltore puo'  documentare  la  produzione  di
olio di  oliva  ottenuta  dalle  superfici  sottoposte  al  piano  di
controllo stesso, qualora tale informazione non  sia  desumibile  dai
suddetti registri.». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 marzo 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 682