Art. 3 Modifica dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 1. All'art. 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea e' sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.».