Art. 3 
 
   Modifica dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 
 
  1. All'art. 13 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, dopo il comma
6, e' aggiunto il seguente comma 7: 
  «7. L'incremento del valore dei diritti  all'aiuto  ottenuto  dalla
riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi  cessione
temporanea e' sempre riversato alla riserva  nazionale  nell'anno  in
cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi
entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  precedente.  I   diritti
all'aiuto tornano in capo al  proprietario  con  il  valore  che  gli
stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di
convergenza.».