Art. 4 Modifica dell'art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 1. All'art. 17, comma 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore puo' aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo: a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di eta' inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm; b) livello 2: adesione al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Con riferimento all'annualita' 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualita' (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attivita' di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, nel rispetto del comma 10 del presente articolo.». 2. All'art. 17, comma 3, lettera a), dopo la parola «mantenuti», sono aggiunte le parole «o rientrano». 3. All'art. 17, al termine del comma 10, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento e' eseguito con priorita' al detentore principale.».