Art. 4 
 
   Modifica dell'art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 
 
  1. All'art. 17, comma 2 del decreto del Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  23  dicembre  2022,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31,  paragrafo  7,
lettera b) del regolamento (UE)  2021/2115,  come  pagamento  annuale
compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo  unitario
e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP  per  ciascuna
tipologia  allevata  e  si  articola  su  due   livelli   ai   quali,
alternativamente, l'agricoltore puo' aderire per ciascun allevamento,
specie animale, orientamento  produttivo  o  gruppi  di  animali  del
medesimo orientamento produttivo: 
    a)   livello   1:   riduzione   dell'antimicrobico    resistenza;
l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso  degli  antimicrobici
veterinari,  quantificata   attraverso   lo   strumento   ClassyFarm,
suddividendo le aziende zootecniche in  classi  rispetto  ai  quattro
quartili della distribuzione  rispetto  alla  mediana  regionale  del
valore  della  dose  definita  giornaliera  (DDD).  Il   periodo   di
osservazione e' dal 1° gennaio al 31  dicembre  di  ciascun  anno  di
domanda e sono ammissibili: allevamenti di  bovini  con  orientamento
produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a  carne
bianca (di eta' inferiore a sei mesi in  allevamenti  individuati  in
BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti  di
ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di
caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte
e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista  in
ambito ClassyFarm; 
    b) livello 2: adesione al Sistema di qualita'  nazionale  per  il
benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce  al
SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal  relativo  disciplinare
con ricorso  al  pascolo,  controllati  e  attestati  dai  rispettivi
organismi di  controllo.  Sono  ammissibili  al  premio:  allevamenti
bovini con orientamento produttivo da latte, da  carne  o  a  duplice
attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista  in
ambito ClassyFarm. Con riferimento all'annualita' 2023, l'impegno  si
considera soddisfatto con la richiesta  di  adesione  al  sistema  di
qualita'  (SQNBA)  da  perfezionare   entro   la   data   ultima   di
presentazione della domanda unica e con il  controllo  dell'attivita'
di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di  pascolamento  si  ritiene
soddisfatto nei termini indicati all'art. 3, lettera h)  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 2022, nel rispetto del comma 10 del presente
articolo.». 
  2. All'art. 17, comma 3, lettera a), dopo  la  parola  «mantenuti»,
sono aggiunte le parole «o rientrano». 
  3. All'art. 17, al termine del comma 10, e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Nel caso  di  affidamento  del  bestiame  ad  un  detentore
temporaneo per il pascolo, il pagamento e' eseguito con priorita'  al
detentore principale.».