Art. 3 
 
        Modalita' di riconoscimento del laboratorio di prova 
 
  1.  I  laboratori  di  prova  che  intendono  essere   riconosciuti
dall'amministrazione come laboratori IMO, inviano apposita domanda  -
a mezzo PEC, conforme al modello di cui all'allegato  I  al  presente
decreto - al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  2. All'istanza e' allegato il certificato di accreditamento, emesso
da Accredia, attestante la conformita' del laboratorio di prova  alla
norma ISO  17025  -  nella  sua  versione  aggiornata  alla  data  di
emissione del certificato - comprensivo dell'elenco delle  norme  e/o
metodi di prova previsti dal  Codice  FTP  per  cui  si  richiede  il
riconoscimento. 
  3. Il riconoscimento del laboratorio di  prova  e'  emanato,  entro
trenta giorni dalla ricezione della documentazione citata ai punti 1.
e 2. del presente articolo, con provvedimento  del  Comando  generale
del Corpo delle capitanerie di porto.