Art. 4 Validita' del provvedimento di riconoscimento 1. La validita' del provvedimento di riconoscimento corrisponde alla validita' del relativo certificato di accreditamento del laboratorio di prova. 2. Il laboratorio IMO invia al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza ritardo, il certificato di accreditamento ove rinnovato oltreche' eventuali provvedimenti di limitazione, estensione, sospensione, ritiro o altro ad esso afferenti. 3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura i relativi adempimenti amministrativi.