Art. 4 
 
            Validita' del provvedimento di riconoscimento 
 
  1. La validita' del  provvedimento  di  riconoscimento  corrisponde
alla  validita'  del  relativo  certificato  di  accreditamento   del
laboratorio di prova. 
  2. Il laboratorio IMO invia al Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, senza ritardo, il certificato di accreditamento
ove  rinnovato  oltreche'  eventuali  provvedimenti  di  limitazione,
estensione, sospensione, ritiro o altro ad esso afferenti. 
  3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura  i
relativi adempimenti amministrativi.