Art. 7 
 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto procede
a  limitare,  sospendere  ovvero   revocare   il   provvedimento   di
riconoscimento del laboratorio IMO in presenza di violazioni  e/o  di
rilevanti non conformita' accertate attraverso  i  controlli  di  cui
all'art. 6.