Art. 8 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. I laboratori nazionali che - alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  -   risultano   essere   gia'   in   possesso   di
riconoscimento IMO sono assoggettati, entro la  data  del  30  giugno
2024, alla procedura di cui al precedente art. 3.