Art. 2 
 
Disposizioni per il procedimento di sospensione e per la prosecuzione
  transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale 
 
  1. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  competente
per territorio in  relazione  all'ubicazione  del  deposito  fiscale,
d'ora  in  avanti  indicato   come   ufficio   competente,   verifica
annualmente la sussistenza delle condizioni  previste  dall'art.  23,
comma  4,  lettera  a)  e  b),  del  Testo  unico   per   l'esercizio
dell'impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale sulla  base
dei dati rilevabili dalle contabilita' presentate, ai sensi dell'art.
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dall'esercente    il    medesimo    deposito;    qualora    riscontri
l'insussistenza  delle  suddette  condizioni,  il  medesimo   Ufficio
comunica all'esercente il deposito stesso, d'ora in  avanti  indicato
come   esercente,   l'avvio   del   procedimento    di    sospensione
dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. 
  2. Nella comunicazione di cui  al  comma  1,  l'ufficio  competente
indica, in particolare, gli elementi che hanno determinato  il  venir
meno delle condizioni  di  cui  al  medesimo  comma  1  e  specifica,
altresi', che l'esercente puo' presentare l'istanza di  cui  all'art.
23, comma 12, del Testo unico, per  richiedere,  entro  e  non  oltre
venti  giorni  dalla  notifica  della  medesima   comunicazione,   la
prosecuzione transitoria, per un periodo di  dodici  mesi  decorrenti
dalla  predetta  notifica,  dell'attivita'  in  regime  di   deposito
fiscale, che e' subordinata alla prestazione, con le modalita' di cui
all'art. 3, della garanzia di cui al medesimo art. 23, comma  12,  il
cui importo e' indicato nella comunicazione di cui al presente comma. 
  3. L'esercente puo' presentare entro venti giorni, decorrenti dalla
notifica della comunicazione di cui  al  comma  1,  memorie  scritte,
documenti o altri elementi idonei a comprovare la  sussistenza  delle
condizioni di cui all'art. 23, comma 4, del Testo unico che l'ufficio
competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti  all'oggetto
del procedimento di cui trattasi. 
  4. Trascorso il termine di venti giorni di cui al comma 3 senza che
l'esercente  abbia  prodotto  memorie  scritte,  documenti  o   altri
elementi ritenuti dall'ufficio  competente  idonei  a  comprovare  la
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 23, comma 4,  del  Testo
unico, il medesimo Ufficio adotta  il  provvedimento  di  sospensione
dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, dandone
comunicazione  all'esercente  medesimo;  qualora  l'esercente   abbia
presentato l'istanza di cui al  comma  2  nel  termine  previsto  dal
medesimo  comma  2,  l'efficacia  del   predetto   provvedimento   di
sospensione  e'  subordinata  alla  mancata  costituzione,   con   le
modalita' previste dall'art. 3 ed entro e non  oltre  il  termine  di
dieci giorni decorrenti dalla notifica della predetta  comunicazione,
della garanzia  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  in  cui  l'ufficio
competente ritenga invece che le memorie, i documenti e gli  elementi
prodotti  dall'esercente  ai  sensi  del  comma  3  siano  idonei   a
comprovare la sussistenza delle predette condizioni di  cui  all'art.
23, comma 4,  del  Testo  unico,  il  medesimo  ufficio  archivia  il
procedimento di sospensione avviato ai sensi  del  comma  1,  dandone
comunicazione all'esercente. 
  5. Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita  entro  il
termine di dieci giorni previsto dal comma  4,  l'ufficio  competente
comunica all'esercente che gli e' consentito  di  proseguire  in  via
transitoria l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi
decorrenti dalla notifica della comunicazione  di  cui  al  comma  1.
Qualora invece la garanzia sia stata costituita, entro il termine  di
dieci giorni previsto dal comma  4,  nell'importo  determinato  nella
comunicazione di cui al comma 2 ma con modalita' difformi  da  quelle
di cui all'art. 3, l'ufficio competente comunica all'esercente che lo
stesso  puo',  entro   cinque   giorni   dalla   notifica   di   tale
comunicazione, rendere la garanzia conforme  a  quanto  previsto  dal
predetto art. 3. Trascorso il predetto termine di cinque giorni senza
che  l'esercente  provveda  a  rendere  conforme  la   garanzia,   il
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime
di deposito fiscale di cui al comma 3 diviene efficace; nel  caso  in
cui,  invece,  l'esercente  ha  provveduto  a  rendere  conforme   la
garanzia, non essendosi verificata la condizione per l'efficacia  del
provvedimento di sospensione adottato ai sensi del comma 3, l'ufficio
competente comunica all'esercente che gli e' consentito di proseguire
in via transitoria l'attivita' in  regime  di  deposito  fiscale  per
dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di  cui  al
comma 1.