Art. 2 Disposizioni per il procedimento di sospensione e per la prosecuzione transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale 1. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, d'ora in avanti indicato come ufficio competente, verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4, lettera a) e b), del Testo unico per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale sulla base dei dati rilevabili dalle contabilita' presentate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'esercente il medesimo deposito; qualora riscontri l'insussistenza delle suddette condizioni, il medesimo Ufficio comunica all'esercente il deposito stesso, d'ora in avanti indicato come esercente, l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio competente indica, in particolare, gli elementi che hanno determinato il venir meno delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e specifica, altresi', che l'esercente puo' presentare l'istanza di cui all'art. 23, comma 12, del Testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, dell'attivita' in regime di deposito fiscale, che e' subordinata alla prestazione, con le modalita' di cui all'art. 3, della garanzia di cui al medesimo art. 23, comma 12, il cui importo e' indicato nella comunicazione di cui al presente comma. 3. L'esercente puo' presentare entro venti giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1, memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 23, comma 4, del Testo unico che l'ufficio competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento di cui trattasi. 4. Trascorso il termine di venti giorni di cui al comma 3 senza che l'esercente abbia prodotto memorie scritte, documenti o altri elementi ritenuti dall'ufficio competente idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 23, comma 4, del Testo unico, il medesimo Ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, dandone comunicazione all'esercente medesimo; qualora l'esercente abbia presentato l'istanza di cui al comma 2 nel termine previsto dal medesimo comma 2, l'efficacia del predetto provvedimento di sospensione e' subordinata alla mancata costituzione, con le modalita' previste dall'art. 3 ed entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica della predetta comunicazione, della garanzia di cui al comma 2. Nel caso in cui l'ufficio competente ritenga invece che le memorie, i documenti e gli elementi prodotti dall'esercente ai sensi del comma 3 siano idonei a comprovare la sussistenza delle predette condizioni di cui all'art. 23, comma 4, del Testo unico, il medesimo ufficio archivia il procedimento di sospensione avviato ai sensi del comma 1, dandone comunicazione all'esercente. 5. Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, l'ufficio competente comunica all'esercente che gli e' consentito di proseguire in via transitoria l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1. Qualora invece la garanzia sia stata costituita, entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, nell'importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalita' difformi da quelle di cui all'art. 3, l'ufficio competente comunica all'esercente che lo stesso puo', entro cinque giorni dalla notifica di tale comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto art. 3. Trascorso il predetto termine di cinque giorni senza che l'esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale di cui al comma 3 diviene efficace; nel caso in cui, invece, l'esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, non essendosi verificata la condizione per l'efficacia del provvedimento di sospensione adottato ai sensi del comma 3, l'ufficio competente comunica all'esercente che gli e' consentito di proseguire in via transitoria l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1.