Art. 3 
 
          Costituzione, durata e adeguamento della garanzia 
 
  1. L'importo della garanzia di cui all'art. 23, comma 12, del Testo
unico e' determinato dall'ufficio competente nella misura  del  cento
per cento dell'accisa dovuta sui  prodotti  energetici  estratti  dal
deposito fiscale nel mese solare precedente a quello  della  notifica
della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, quali rilevano  dalle
contabilita' di cui al medesimo articolo 2, comma  1,  inerenti  alle
immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La  stessa  garanzia  e'
prestata dall'esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore
nominale ed ha validita' non inferiore  alla  data  prevista  per  il
pagamento dell'accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel
dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione  di  cui
all'art. 2, comma 1. 
  2.  In  ciascuno  dei  dodici  mesi  di  prosecuzione   transitoria
dell'attivita' consentita ai sensi dell'art. 2, comma 5, la  garanzia
di cui al comma 1 deve risultare pari al cento per cento  dell'accisa
dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese
solare precedente; a tal fine, qualora  sia  necessario,  l'esercente
adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme alla
misura di cui al presente comma. La garanzia e' adeguata in denaro  o
in titoli di Stato  al  valore  nominale  e  l'esercente  provvede  a
comunicare all'ufficio competente  ogni  avvenuto  adeguamento  della
stessa entro il primo giorno lavorativo successivo. 
  3.  L'ufficio  competente,  in  ciascuno   dei   dodici   mesi   di
prosecuzione transitoria dell'attivita' consentita ai sensi dell'art.
2, comma 5, verifica la conformita' della garanzia prestata a  quanto
previsto dal comma 2 e, in caso contrario, adotta il provvedimento di
sospensione dell'autorizzazione  a  operare  in  regime  di  deposito
fiscale.