Art. 3 Costituzione, durata e adeguamento della garanzia 1. L'importo della garanzia di cui all'art. 23, comma 12, del Testo unico e' determinato dall'ufficio competente nella misura del cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, quali rilevano dalle contabilita' di cui al medesimo articolo 2, comma 1, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia e' prestata dall'esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validita' non inferiore alla data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1. 2. In ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell'attivita' consentita ai sensi dell'art. 2, comma 5, la garanzia di cui al comma 1 deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l'esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme alla misura di cui al presente comma. La garanzia e' adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e l'esercente provvede a comunicare all'ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della stessa entro il primo giorno lavorativo successivo. 3. L'ufficio competente, in ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell'attivita' consentita ai sensi dell'art. 2, comma 5, verifica la conformita' della garanzia prestata a quanto previsto dal comma 2 e, in caso contrario, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.