Art. 4 
 
 Revoca dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale 
 
  1.  L'ufficio  competente,  qualora  al  termine  del  periodo   di
sospensione inerente a uno dei casi  previsti  dal  presente  decreto
verifica il mancato ripristino delle  condizioni  previste  dall'art.
23,  comma  4,  lettera  a)   e   b),   del   Testo   unico,   revoca
l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in
cui al termine  del  suddetto  periodo  di  sospensione  il  medesimo
ufficio verifica, invece, il ripristino  delle  suddette  condizioni,
revoca  il  provvedimento  di  sospensione  adottato  nei   confronti
dell'esercente. 
  2. Nel caso in cui sia stata  consentita  la  prosecuzione  in  via
transitoria dell'attivita' in regime di  deposito  fiscale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 5, comma 3, l'ufficio competente, al
termine del periodo di prosecuzione, verifica  la  sussistenza  delle
condizioni previste dall'art. 23, comma 4, lettera a) e b), del Testo
unico e qualora nessuna di  esse  risulti  ripristinata,  revoca,  ai
sensi dell'art. 23,  comma  12,  quinto  periodo,  del  Testo  unico,
l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; il medesimo
Ufficio,  nel  caso  in  cui  al  termine  del  suddetto  periodo  di
prosecuzione  verifica,  invece,   il   ripristino   delle   predette
condizioni, provvede a darne comunicazione all'esercente.