Art. 4 Revoca dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale 1. L'ufficio competente, qualora al termine del periodo di sospensione inerente a uno dei casi previsti dal presente decreto verifica il mancato ripristino delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4, lettera a) e b), del Testo unico, revoca l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell'esercente. 2. Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 5, comma 3, l'ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4, lettera a) e b), del Testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca, ai sensi dell'art. 23, comma 12, quinto periodo, del Testo unico, l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; il medesimo Ufficio, nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all'esercente.