Art. 5 Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, l'ufficio competente procede all'individuazione: a) degli esercenti destinatari, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto, di un provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 23, comma 12, primo periodo, del Testo unico, la cui attivita' in regime di deposito fiscale, alla predetta data di pubblicazione, risulta ancora sospesa; b) degli esercenti ai quali e' stato comunicato, entro la data di pubblicazione del presente decreto, l'avvio del procedimento della sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale prevista dall'art. 23, comma 12, primo periodo, del Testo unico e che alla predetta data operino ancora in regime di deposito fiscale. 2. L'ufficio competente comunica agli esercenti di cui al comma 1 che gli stessi possono presentare l'istanza di cui all'art. 23, comma 12 del Testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, di potere esercitare, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, l'attivita' in regime di deposito fiscale, subordinatamente alla prestazione, con le modalita' di cui all'art. 3, della garanzia di cui al medesimo art. 23, comma 12, il cui importo e' indicato nella comunicazione di cui al presente comma. Tale importo e' determinato dall'ufficio competente nella misura del cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale: a) nel mese solare precedente a quello di adozione del provvedimento di sospensione, per gli esercenti di cui al comma 1, lettera a); b) nel mese solare precedente a quello della comunicazione di cui al presente comma, per gli esercenti di cui al comma 1, lettera b). 3. L'esercente di cui al comma 1, lettera a) che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2 allega all'istanza la documentazione relativa all'avvenuta costituzione, con le modalita' di cui all'art. 3, della garanzia di cui al predetto comma 2, lettera a). L'ufficio competente, riscontrata la regolare costituzione della garanzia, comunica al predetto esercente di cui al comma 1, lettera a) che gli e' consentito di svolgere l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2, revocando il provvedimento di sospensione gia' adottato. 4. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia stata costituita dall'esercente di cui al comma 1, lettera a), nell'importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalita' difformi da quelle di cui all'art. 3, l'ufficio competente comunica al medesimo esercente che lo stesso puo', entro cinque giorni dalla notifica della medesima comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto art. 3. Trascorso il predetto termine di cinque giorni senza che l'esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il medesimo Ufficio comunica all'esercente di cui al comma 1, lettera a) che non sussistono i presupposti per consentire l'esercizio in via transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale; nel caso in cui, invece, l'esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, l'ufficio competente comunica al medesimo esercente che gli e' consentito di esercitare in via transitoria l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1 revocando il provvedimento di sospensione gia' adottato. 5. Per gli esercenti di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2, fermo restando che il termine di venti giorni stabilito dall'art. 2, comma 3, per la presentazione delle memorie e documenti ivi previsti, qualora l'esercente non abbia gia' esercitato tale diritto, decorrono dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 6. In ciascuno dei dodici mesi di esercizio in via transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale l'ufficio competente verifica, per gli esercenti di cui al comma 1, la conformita' della garanzia a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e, nel caso in cui riscontri l'inadeguatezza della medesima garanzia, adotta nei confronti dei medesimi esercenti il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.