Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di
decorrenza dell'efficacia del presente decreto, l'ufficio  competente
procede all'individuazione: 
    a) degli esercenti destinatari, nel  periodo  ricompreso  tra  la
data  di  entrata  in  vigore  dell'art.  5-quater,  comma   1,   del
decreto-legge n. 21 del 2022 e la data di pubblicazione del  presente
decreto,  di  un  provvedimento  di  sospensione  adottato  ai  sensi
dell'art. 23, comma 12,  primo  periodo,  del  Testo  unico,  la  cui
attivita' in regime  di  deposito  fiscale,  alla  predetta  data  di
pubblicazione, risulta ancora sospesa; 
    b) degli esercenti ai quali e' stato comunicato, entro la data di
pubblicazione del presente decreto, l'avvio  del  procedimento  della
sospensione dell'autorizzazione  a  operare  in  regime  di  deposito
fiscale prevista dall'art. 23, comma 12,  primo  periodo,  del  Testo
unico e che alla predetta data operino ancora in regime  di  deposito
fiscale. 
  2. L'ufficio competente comunica agli esercenti di cui al  comma  1
che gli stessi possono presentare l'istanza di cui all'art. 23, comma
12 del Testo unico, per richiedere, entro e non  oltre  venti  giorni
dalla notifica della medesima comunicazione,  di  potere  esercitare,
per un periodo di dodici mesi  decorrenti  dalla  predetta  notifica,
l'attivita' in regime  di  deposito  fiscale,  subordinatamente  alla
prestazione, con le modalita' di cui all'art. 3,  della  garanzia  di
cui al medesimo art. 23, comma 12, il cui importo e'  indicato  nella
comunicazione di cui al presente comma. Tale importo  e'  determinato
dall'ufficio competente nella misura del cento per cento  dell'accisa
dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale: 
    a)  nel  mese  solare  precedente  a  quello  di   adozione   del
provvedimento di sospensione, per gli esercenti di cui  al  comma  1,
lettera a); 
    b) nel mese solare precedente a quello della comunicazione di cui
al presente comma, per gli esercenti di cui al comma 1, lettera b). 
  3. L'esercente di cui al comma 1, lettera a) che intende  avvalersi
della facolta' di cui al comma 2 allega all'istanza la documentazione
relativa all'avvenuta costituzione, con le modalita' di cui  all'art.
3, della garanzia di cui al predetto comma 2, lettera  a).  L'ufficio
competente, riscontrata  la  regolare  costituzione  della  garanzia,
comunica al predetto esercente di cui al comma 1, lettera a) che  gli
e' consentito di svolgere l'attivita' in regime di  deposito  fiscale
per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di  cui
al comma 2, revocando il provvedimento di sospensione gia' adottato. 
  4. Qualora la garanzia di cui  al  comma  2  sia  stata  costituita
dall'esercente  di  cui  al  comma  1,   lettera   a),   nell'importo
determinato nella comunicazione di cui al comma 2  ma  con  modalita'
difformi da quelle di cui all'art. 3, l'ufficio  competente  comunica
al medesimo esercente che lo stesso puo', entro cinque  giorni  dalla
notifica della medesima comunicazione, rendere la garanzia conforme a
quanto previsto dal predetto art. 3. Trascorso  il  predetto  termine
di cinque giorni senza che l'esercente provveda a rendere conforme la
garanzia, il medesimo Ufficio comunica all'esercente di cui al  comma
1, lettera  a)  che  non  sussistono  i  presupposti  per  consentire
l'esercizio in via transitoria dell'attivita' in regime  di  deposito
fiscale; nel caso in cui, invece, l'esercente ha provveduto a rendere
conforme la  garanzia,  l'ufficio  competente  comunica  al  medesimo
esercente che gli e' consentito  di  esercitare  in  via  transitoria
l'attivita' in regime di deposito fiscale per dodici mesi  decorrenti
dalla notifica della comunicazione di cui al  comma  1  revocando  il
provvedimento di sospensione gia' adottato. 
  5. Per gli esercenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  trovano
applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2,
fermo restando che il termine di venti giorni stabilito dall'art.  2,
comma 3, per la presentazione delle memorie e documenti ivi previsti,
qualora l'esercente non abbia gia' esercitato tale diritto, decorrono
dalla notifica della comunicazione di cui al  comma  2  del  presente
articolo. 
  6. In ciascuno dei dodici mesi  di  esercizio  in  via  transitoria
dell'attivita' in regime di  deposito  fiscale  l'ufficio  competente
verifica, per gli esercenti di cui al comma 1, la  conformita'  della
garanzia a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e, nel  caso  in  cui
riscontri  l'inadeguatezza  della  medesima  garanzia,   adotta   nei
confronti dei medesimi  esercenti  il  provvedimento  di  sospensione
dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.