Art. 6 Disposizioni finali 1. Le comunicazioni, previste dal presente decreto, da parte dell'ufficio competente agli esercenti sono effettuate con le modalita' di cui all'art. 19-bis del testo unico; la trasmissione, da parte dell'esercente all'ufficio competente, di ogni comunicazione, istanza, documento, memoria o altro elemento comunque denominato, previsti dal presente decreto, e' effettuata esclusivamente mediante la posta elettronica certificata. 2. Nel caso in cui l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale venga sospesa in relazione ad uno dei casi previsti dal presente decreto oppure la stessa venga revocata ai sensi dell'art. 4, l'esercente puo' presentare istanza per il rilascio della licenza di cui all'art. 25, comma 4, del Testo unico; in tal caso l'ufficio competente, ricorrendone le condizioni, provvede a rilasciare la predetta licenza. 3. L'ufficio competente informa i reparti del Corpo della Guardia di finanza, competenti per territorio, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto.