Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le  comunicazioni,  previste  dal  presente  decreto,  da  parte
dell'ufficio  competente  agli  esercenti  sono  effettuate  con   le
modalita' di cui all'art. 19-bis del testo unico; la trasmissione, da
parte dell'esercente all'ufficio competente, di  ogni  comunicazione,
istanza, documento, memoria o  altro  elemento  comunque  denominato,
previsti dal presente decreto, e' effettuata esclusivamente  mediante
la posta elettronica certificata. 
  2. Nel caso in cui l'autorizzazione a operare in regime di deposito
fiscale venga sospesa in relazione  ad  uno  dei  casi  previsti  dal
presente decreto oppure la stessa venga revocata ai  sensi  dell'art.
4, l'esercente puo' presentare istanza per il rilascio della  licenza
di cui all'art. 25, comma 4, del Testo unico; in tal  caso  l'ufficio
competente, ricorrendone le  condizioni,  provvede  a  rilasciare  la
predetta licenza. 
  3. L'ufficio competente informa i reparti del Corpo  della  Guardia
di finanza, competenti per territorio, dei provvedimenti adottati  ai
sensi del presente decreto.