Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione  dell'agevolazione
di cui all'art.  1,  come  previsto  dall'avviso  integrativo,  nella
misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici
e del 50% nel caso di soggetti  privati.  In  quest'ultimo  caso,  il
soggetto beneficiario privato dovra' produrre  apposita  fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al  soggetto  secondo  lo
schema approvato dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  con
specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi  dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili,  nonche'  di
economie di progetto; 
  3. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi  la  necessita',  potra'   procedere,   nei   confronti   del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.