Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, le parole «e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.» sono sostituite dalle seguenti «e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»; b) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto. A partire dall'anno 2023, la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto; b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del presente decreto e, a partire dall'anno 2023, senza soluzione di continuita', tale trasmissione prosegue in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.».