Art. 2 
 
Modalita'  di  trasmissione  telematica  delle  spese  sanitarie  per
  prestazioni erogate dagli esercenti  la  professione  sanitaria  di
  fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo. 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  22
novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 1, le parole «e dal  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 27 aprile  2018.»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «e  successive  modificazioni  e  dal  decreto   del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  19  ottobre  2020  e
successive modificazioni.»; 
    b) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto: 
        a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e  della  prevenzione  rende  disponibili  al  Sistema
tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere
da a) a r), del  presente  decreto.  A  partire  dall'anno  2023,  la
Federazione nazionale degli ordini  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista, rende disponibili al Sistema  tessera  sanitaria  gli
elenchi dei soggetti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  i)  del
presente decreto; 
        b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema  tessera
sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1,  lettera  s),  del
presente decreto e, a partire  dall'anno  2023,  senza  soluzione  di
continuita', tale trasmissione  prosegue  in  capo  alla  Federazione
nazionale degli ordini dei biologi.».