(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                    Piano di emergenza nazionale 
                       per alimenti e mangimi 
 
    SOMMARIO 
    1. Obiettivi e finalita' del Piano 
    2. Contesto normativo 
    3. Ambito di applicazione 
    4. Il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli  alimenti
e dei mangimi 
    5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI 
      5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione 
      5.2 Unita' di'  crisi  regionale/provinciale  (UCR  -  UCPAB  -
UCPAT) 
      5.3 Unita' di crisi locale (UCL) 
      5.4 Punti di contatto 
    6. Laboratori 
    7. Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano U.E. 
    8. Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale 
    9. Valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment) 
    10. Termine della crisi e valutazione post-crisi 
    11. Esercizi di simulazione 
    12. Trasparenza e comunicazione 
    13. Aggiornamento del Piano 
    Appendice I 
1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO 
    Il presente Piano nazionale definisce le azioni da  attuarsi  per
garantire misure rapide a livello centrale, regionale e  locale,  per
reagire ad eventi che non  possano  essere  adeguatamente  affrontati
mediante le consuete misure di gestione nel  settore  alimentare  e/o
dei mangimi. Tali azioni, al fine  di  ridurre  al  minimo  l'impatto
degli incidenti sulla salute pubblica e la salute  animale,  dovranno
essere seguite da tutti i livelli coinvolti. Il Piano e' adottato  in
concordanza alle disposizioni europee e tiene conto della  necessita'
di aggiornare il Piano precedentemente approvato con Intesa Rep. Atti
n. 61/CSR dell'8 aprile 2020. 
    Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte
a garantire: 
      a) procedure chiare di comando e controllo; 
      b) meccanismi efficaci di intervento; 
      c) una comunicazione efficace, tra tutte le parti, conforme  al
principio di trasparenza; 
      d)  la  formazione  e  l'aggiornamento   professionale,   anche
mediante esercitazioni e/o simulazioni; 
      e)  la  gestione  uniforme  delle  emergenze   sul   territorio
nazionale; 
      f) il coordinamento: 
        tra i diversi livelli delle autorita' competenti nazionali; 
        tra  l'Autorita'  competente  nazionale  e   la   Commissione
europea; 
        tra i sistemi di allarme e informazione e i  laboratori,  per
condividere le informazioni; 
        tra i punti di contatto nazionali per il sistema di'  allarme
rapido e di reazione e il sistema di allena rapido per gli alimenti e
i mangimi. 
    Il Piano definisce inoltre la risposta  che  il  Ministero  della
salute e' tenuto a fornire in  considerazione  della  responsabilita'
derivante dal suo ruolo di Autorita' competente a  livello  nazionale
ed internazionale a seguito di una emergenza o di una minaccia per la
sicurezza di alimenti e/o mangimi. 
2. CONTESTO NORMATIVO 
    Con il regolamento (CE) n. 178/2002, il  legislatore  comunitario
ha previsto che la Commissione europea elabori un Piano generale  per
la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi da applicarsi alle situazioni. per  cui  le  disposizioni  in
vigore non consentono di prevenire, eliminare o ridurre a un  livello
accettabile il rischio per la salute umana o animale. 
    Con la decisione di esecuzione (LTE) n. 2019/300, che  istituisce
un  Piano  generale  per  la  gestione  delle  crisi  riguardanti  la
sicurezza degli alimenti e dei mangimi,  la  Commissione,  per  tener
conto dell'esperienza acquisita nel corso degli armi  nella  gestione
di alcune  emergenze,  ha  rivisto  il  Piano  europeo  abrogando  la
precedente decisione (CE) n. 2004/478.  Inoltre,  la  decisione  300,
individua le situazioni che  possono  essere  gestite  attraverso  il
coordinamento  rafforzato  e  quelle  che  richiedono   l'istituzione
dell'Unita' di crisi. 
    Nel  contempo  l'art.  115  del  regolamento  (UE)  n.  2017/625,
relativo ai controlli ufficiali, ha previsto che i  Paesi  membri  si
dotino di Piani di emergenza per alimenti  e  mangimi  in  cui  siano
stabilite le misure da applicare allorche'  risulti  che  alimenti  o
mangimi comportino un  serio  rischio  sanitario  per  l'uomo  o  gli
animali, direttamente o mediante l'ambiente. 
    Si riportano di seguito gli articoli 55, 56 e 57  del  reg.  (CE)
178/2002 e l'art. 115 del reg. (UE) 2017/625. 
 
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |1. La Commissione elabora, in stretta     |
|                        |collaborazione con l'Autorita' e gli Stati|
|                        |membri, un piano generale per la gestione |
|                        |delle crisi riguardanti la sicurezza degli|
|                        |alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il |
|                        |piano generale»).                         |
|                        |2. Il piano generale indica i tipi di     |
|                        |situazione che comportano per la salute   |
|                        |umana rischi diretti o indiretti derivanti|
|                        |da alimenti e mangimi, che verosimilmente |
|                        |le disposizioni in vigore non sono in     |
|                        |grado di prevenire, eliminare o ridurre a |
|                        |un livello accettabile o che non possono  |
|                        |essere gestiti in maniera adeguata        |
|                        |mediante la sola applicazione degli       |
|                        |articoli 53 e 54.                         |
|                        |Il piano generale determina inoltre le    |
|Reg. (CE) 178/2002.     |procedure pratiche necessarie per la      |
|Articolo 55             |gestione di una crisi, compresi i principi|
|Piano generale per la   |di trasparenza da applicare ed una        |
|gestione delle crisi    |strategia di comunicazione.               |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |1. Nel rispetto della sua funzione di     |
|                        |garante dell'applicazione del diritto     |
|                        |comunitario, la Commissione, qualora      |
|                        |identifichi una situazione che comporti un|
|                        |grave rischio diretto o indiretto per la  |
|                        |salute umana derivante da alimenti e      |
|                        |mangimi e non sia possibile prevenire,    |
|                        |eliminare o ridurre tale rischio          |
|                        |attraverso le disposizioni vigenti o non  |
|                        |sia possibile gestirlo adeguatamente      |
|                        |mediante la sola applicazione degli       |
|                        |articoli 53 e 54, notifica immediatamente |
|                        |la situazione agli Stati membri e         |
|                        |all'Autorita'.                            |
|                        |2. La Commissione istituisce              |
|                        |immediatamente un'unita' di crisi alla    |
|Reg. (CE) 178/2002      |quale partecipa l'Autorita', la quale se  |
|Articolo 56             |necessario fornisce assistenza scientifica|
|Unita' di crisi         |e tecnica                                 |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |1. L'unita' di crisi provvede alla        |
|                        |raccolta e alla valutazione di tutte le   |
|                        |informazioni pertinenti e                 |
|                        |all'individuazione delle possibilita'     |
|                        |offerte per prevenire, eliminare o ridurre|
|                        |a un livello accettabile il rischio per la|
|                        |salute umana nella maniera piu' rapida ed |
|                        |efficace possibile.                       |
|                        |2. L'unita' di crisi puo' chiedere        |
|                        |l'assistenza di qualsiasi soggetto        |
|                        |pubblico o privato le cuicompetenze essa  |
|                        |giudichi necessarie per gestire la crisi  |
|Reg. (CE) 178/2002      |con efficacia.                            |
|Articolo 57             |3. L'unita' di crisi tiene informato il   |
|Compiti dell'unita' di  |pubblico dei rischi in gioco e delle      |
|crisi                   |misure adottate.                          |
+------------------------+------------------------------------------+
 
 
 
+--------------------------+----------------------------------------+
|                          |1. Per l'applicazione del piano generale|
|                          |per la gestione delle crisi di cui      |
|                          |all'articolo 55, paragrafo 1, del       |
|                          |regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati |
|                          |membri elaborano piani di emergenza per |
|                          |i mangimi e gli alimenti in cui         |
|                          |stabiliscono le misure da applicare     |
|                          |senza indugio allorche' risulti che     |
|                          |mangimi o alimenti comportano un serio  |
|                          |rischio sanitario per l'uomo o gli      |
|                          |animali, direttamente o mediante        |
|                          |l'ambiente.                             |
|                          |2. I piani di emergenza per gli alimenti|
|                          |e i mangimi di cui al                   |
|                          |paragrafo 1 indicano:                   |
|                          |a) le autorita' competenti da           |
|                          |interpellare;                           |
|                          |b) le competenze e le responsabilita'   |
|                          |delle autorita' di cui alla             |
|                          |lettera a); e                           |
|                          |c) i canali e le procedure di           |
|                          |condivisione delle informazioni tra le  |
|                          |autorita' competenti e le altre parti   |
|                          |interessate, a seconda dei casi.        |
|                          |3. Gli Stati membri rivedono            |
|                          |periodicamente i loro piani di emergenza|
|                          |per gli alimenti e i mangimi per tener  |
|                          |conto dei cambiamenti                   |
|                          |nell'organizzazione delle autorita'     |
|                          |competenti e dell'esperienza acquisita  |
|                          |con l'attuazione del piano e degli      |
|                          |esercizi di simulazione.                |
|                          |4. La Commissione puo' adottare atti di |
|                          |esecuzione per quanto riguarda:         |
|                          |a) le norme per la definizione dei piani|
|                          |di emergenza di cui al paragrafo 1 del  |
|                          |presente articolo, nella misura         |
|                          |necessaria ad assicurare l'uso coerente |
|                          |ed efficace del piano generale per la   |
|                          |gestione delle crisi di cui all'articolo|
|                          |55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.|
|                          |178/2002; e                             |
|                          |b) il ruolo delle parti interessate     |
|                          |nell'elaborazione e gestione dei piani  |
|Reg. (UE) 2017/625        |di emergenza. Tali atti di esecuzione   |
|Articolo 115              |sono adottati secondo la procedura di   |
|Piani di emergenza per    |esame di cui all'articolo 145,          |
|alimenti e mangimi        |paragrafo 2.                            |
+--------------------------+----------------------------------------+
 
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 
    Il presente Piano si applica alle situazioni di emergenza in  cui
sia stato individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli
alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che puo'  comportare  un  rischio,
anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale,  o  per
l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante  le
consuete misure di gestione. Si sottolinea  che  il  presupposto  per
l'attivazione del Piano non e' la sola  presenza  di  situazioni  con
conseguenze gravi  per  la  salute  pubblica  o  animale,  quanto  la
valutazione dell'inadeguatezza delle misure di  gestione,  anche  per
assenza di previsioni normative. 
    Ad ogni buon fine si  riportano  di  seguito  alcune  definizioni
presenti nella normativa vigente: 
 
 
=====================================================================
|              Incidente               |  Situazione di emergenza   |
|    Decisione (UE) 2019/300 art. 4    | Reg. (CE) 178/2002 art. 53 |
+======================================+============================+
|l'individuazione di un pericolo       |                            |
|biologico, chimico o fisico negli     |                            |
|alimenti, nei mangimi o nell'uomo che |                            |
|potrebbe comportare o indicare un     |1. Quando sia manifesto che |
|possibile rischio per la salute       |alimenti o mangimi di       |
|pubblica in caso di esposizione allo  |origine comunitaria a       |
|stesso pericolo di piu' di una        |importati da un paese terzo |
|persona, o una situazione in cui      |possono comportare un grave |
|numero di casi nell'uomo o di         |rischio per la salute degli |
|rilevamenti di un pericolo sia        |animali o per l'ambiente che|
|superiore al numero prevedibile in cui|non possa essere            |
|l'origine dei casi abbia una          |adeguatamente affrontato    |
|correlazione, o una correlazione      |mediante misure adottate    |
|probabile, con gli stessi alimenti o  |dallo Stato membro o dagli  |
|mangimi.                              |Stati membri interessati ...|
+--------------------------------------+----------------------------+
 
    L'attuazione del presente Piano dovra'  interagire  coerentemente
ed avvenire in coordinamento con le  previsioni  contenute  in  altri
Piani nazionali  (come  ad  es.  Piani  nazionali  per  le  emergenze
epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali,  Piani  di
reazione a emergenze ambientali, Piano per eventi con armi  o  agenti
di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare,  Piano  nazionale
per la gestione delle emergenze radiologiche  e  nucleari  ecc.).  Il
Coordinatore di  crisi  nazionale  viene  opportunatamente  coinvolto
qualora le emergenze gestite  tramite  gli  altri  Piani  abbiano  un
impatto diretto o  indiretto  sul  settore  degli  alimenti  e/o  dei
mangimi. 
    Il Piano, come previsto dalla norma comunitaria, tiene  conto  di
un approccio graduale per la gestione delle emergenze prevedendo  due
modalita'  di  intervento:  il  coordinamento  rafforzato  a  livello
nazionale e l'attivazione dell'Unita' di crisi. 
    Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che  prevedono
gli interventi succitati  cosi'  come  indicate  nella  decisione  di
esecuzione (UE) n. 300/2019: 
 
 
=====================================================================
|     Dec. di esecuzione (UE)     |   Dec. di esecuzione (UE) n.    |
|           n. 300/2019           |            300/2019             |
|   Art. 10.2 - Situazioni che    |   Art. 12.2 - Situazioni che    |
|   richiedono un coordinamento   |   richiedono l'istituzione di   |
|           rafforzato            |         Unita' di crisi         |
+=================================+=================================+
|[...] a) qualora: sia stato      |                                 |
|individuato in due o piu' Stati  |                                 |
|membri un rischio diretto o      |                                 |
|indiretto per la salute pubblica,|                                 |
|dovuto a un pericolo rilevato    |                                 |
|negli alimenti o nei mangimi, ed |                                 |
|esista una correlazione          |                                 |
|epidemiologica (ad esempio casi  |                                 |
|nell'uomo e/o decessi in Stati   |                                 |
|membri differenti con prove      |                                 |
|analitiche o epidemiologiche     |                                 |
|attendibili di tale correlazione)|                                 |
|e/o una correlazione sul piano   |[...] a) qualora sia stato       |
|della rintracciabilita' (ad      |individuato in due o piu' Stati  |
|esempio distribuzione di alimenti|membri un rischio diretto o      |
|o mangimi potenzialmente         |indiretto per la salute pubblica |
|contaminati in Stati membri      |che comporti una situazione      |
|differenti); o                   |particolarmente sensibile sul    |
|il pericolo rilevato possa avere |piano politico, della percezione |
|un grave impatto potenziale sul  |o dell'immagine;                 |
|funzionamento del mercato interno|e                                |
|nel settore degli alimenti o dei |in presenza di: un grave rischio |
|mangimi;                         |per la salute umana, in          |
|e                                |particolare qualora si sia       |
|b) in presenza di: un impatto    |verificato, o si possa prevedere,|
|elevato sulla salute connesso al |un numero elevato di decessi;    |
|pericolo rilevato;               |oppure un ripetersi di incidenti |
|o                                |che comporti un grave rischio per|
|un disaccordo tra gli Stati      |la salute umana; oppure          |
|membri sui provvedimenti da      |iii. sospetti o indicazioni di   |
|adottare; o difficolta'          |terrorismo biologico o chimico o |
|nell'individuare la fonte del    |di forte contaminazione          |
|rischio.                         |radioattiva.                     |
+---------------------------------+---------------------------------+
 
    A  livello  nazionale,  le  situazioni  individuate  dalla  norma
comunitaria, sono declinate con la sostituzione di «Stati membri» con
«Regioni/Province Autonome». Per  la  gestione  delle  situazioni  di
emergenia succitate il  Piano  individua  il  Coordinatore  di  crisi
nazionale e le strutture che, ai vari livelli, centrale, regionale  e
locale, devono essere pronte ad  attivarsi  in  caso  di  necessita'.
Fornisce inoltre, in Appendice 1, lo IESS  Score:  uno  strumento  di
ausilio alle Autorita' competenti, per individuare le  situazioni  di
emergenza,. legate agli alimenti,  che  richiedono  un  coordinamento
rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unita' di crisi. 
4. IL COORDINATORE DI CRISI NAZIONALE NEL SETTORE  DEGLI  ALIMENTI  E
DEI MANGIMI 
    Il Coordinatore di crisi nazionale, tenendo conto delle  funzioni
previste all'interno dell'organizzazione nazionale, e'  il  Direttore
generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione del Ministero della salute. Il  Coordinatore  di  crisi
nazionale e' punto di contatto unico presso le istituzioni europee  e
le Autorita' competenti degli Stati membri al fine di assicurare  uno
scambio di informazioni efficace tra tutte  le  parti  coinvolte  nel
coordinamento del Piano generale nonche'  l'efficienza  del  processo
decisionale e degli  interventi  attuati  nell'ambito  di  competenza
della propria organizzazione. 
    Il Coordinatore di crisi nazionale assicura: 
      la cooperazione tra l'Unita' di crisi nazionale e  l'Unita'  di
crisi  della  Commissione  europea,  favorendo  la  raccolta   e   la
diffusione delle informazioni; 
      il coordinamento tra il  lavoro  dell'Unita'  di  crisi  ed  il
processo decisionale; 
      la cooperazione con i partner internazionali  per  la  gestione
degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di  prevenzione
umana, sicurezza degli alimenti e sanita' animale; 
      la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio
effettuate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA),
da Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  e  Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella
situazione di crisi rispetto alle misure intraprese; 
      l'aggiornamento costante del Ministro della salute; 
      il coordinamento a livello nazionale delle attivita' in caso di
situazioni di emergenza nel settore  degli  alimenti  e  dei  mangimi
anche attraverso la presidenza dell'Unita' di crisi nazionale; 
      la  presentazione  del  Piano  nazionale  su  richiesta   della
Commissione; 
      la partecipazione a conferenze  audio/video  organizzate  dalla
Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi
in   termini   di   disponibilita',   competenza   e    livello    di
responsabilita'; 
      il follow-up quando una  crisi  si e'  conclusa,  su  possibili
lacune e aree di miglioramento; 
      la creazione di una relazione diretta  tra  i  Coordinatori  di
crisi; 
      la partecipazione agli esercizi  di  simulazione  nazionali  ed
europei; 
      l'organizzazione di attivita' di'  formazione  ed  esercizi  di
simulazione per la verifica  dell'effettiva  operativita'  del  Piano
nazionale; 
      la condivisione delle informazioni con le parti interessate. 
    Il Coordinatore di crisi nazionale,  interviene  in  accordo  con
l'Ufficio stampa e la Direzione generale della  comunicazione  e  dei
rapporti europei  e  internazionali  (DGCOREI)  del  Ministero  della
salute, anche nei seguenti aspetti di comunicazione: 
      nel monitoraggio  delle  reazioni  dei  media  e  dell'opinione
pubblica; 
      nell'aggiornamento costante e in maniera diretta  del  Ministro
per  consentire  allo  stesso  di  stabilire  interventi  mirati   ed
eventualmente la modalita' di presentazione al pubblico delle  misure
sanitarie adottate; 
      nella  preparazione  e/o  nel   lancio   della   strategia   di
comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico  e,
in  particolare,  nella  gestione  di   tutti   gli   aspetti   della
comunicazione,  sia  assicurando  la  comunicazione  al  pubblico  di
informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione  e
alla gestione del rischio sia garantendo la comunicazione ai  partner
commerciali e ad altri portatori di interesse (in collaborazione  con
gli uffici competenti delle direzioni generali  del  Ministero  della
salute); 
      nella definizione e condivisione con la Commissione  europea  e
con i Paesi membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee
da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei
mass media; 
      nel coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ,
linee di assistenza telefonica ecc.). 
5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI 
    Il Ministero della salute, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le aziende  sanitarie  locali  territorialmente
competenti, nell'ambito delle rispettive competenze,  nella  gestione
delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono
delle Unita' di crisi istituite dal presente Piano: Unita'  di  crisi
nazionale (UCN), Unita' di crisi regionale  (UCR),  Unita'  di  crisi
della  Provincia  autonoma  di'  Trento  (UCPAT)  e  della  Provincia
autonoma di Bolzano (UCPAB), Unita' di crisi locale (UCL). 
  5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione 
    L'Unita' di crisi nazionale e' cosi' composta: 
      Direttore generale della Direzione generale per l'igiene  e  la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della
salute in qualita' di Coordinatore di crisi nazionale con funzioni di
Presidente o suo sostituto; 
      Direttore generale della Direzione degli organi collegiali  per
la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto; 
      Direttore generale della Direzione generale  della  prevenzione
sanitaria (DGPREV) o suo sostituto; 
      Direttore  generale  della  Direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) o suo sostituto; 
      Direttore generale della Direzione generale della comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto; 
      Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o
suo sostituto; 
      Coordinatore/i dell'/delle Unita' di crisi  regionali  e  delle
province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i; 
      Presidente dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS)  o  suo
sostituto; 
      Coordinatore degli II.ZZ.SS. o suo sostituto. 
    Alle riunioni dell'Unita' di crisi partecipano: 
      Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto; 
      Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto; 
      Direttore ufficio 2 DGISAN o suo sostituto; 
      Direttore ufficio 2 DGOCTS o suo sostituto; 
      Direttore ufficio 3 DGCOREI o suo sostituto; 
      Direttore uffico 4 DGCOREI o suo sostituto; 
      Capo Ufficio stampa Ministero o suo sostituto; 
      Direttori di altri settori o  dirigenti  di  altri  uffici  del
Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza. 
    L'Unita' di crisi nazionale si avvale di: 
      Istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  Agenzie   regionali
protezione  ambientale   territorialmente   competenti   o   suo/loro
sostituto/i; 
      Centro di referenza per le malattie emergenti; 
      Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia  veterinaria,
la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio; 
      Centro  di  referenza  nazionale  per  sequenze  genomiche   di
microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica; 
      Centri  di  referenza/Laboratori   nazionali   di   riferimento
competente/i per materia. 
    Qualora le circostanze  lo  rendessero  necessario,  l'Unita'  di
crisi nazionale puo' essere integrata con: 
      -   Rappresentanti   di   altre    amministrazioni    pubbliche
eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo; 
      - Esperti nelle materie oggetto di  emergenza  provenienti  dal
mondo accademico e/o scientifico; 
      - Qualsiasi soggetto, pubblico  o  privato,  si  ritenga  utile
consultare; 
      - Organizzazioni competenti ex art. 36 reg. (CE) 178/2022. 
    Il Coordinatore di  crisi  nazionale  provvede  ad  istituire  la
Segreteria dell'Unita' di crisi nazionale che dispone  degli  elenchi
dei punti di  contatto  delle  unita'  di  crisi  regionali  e  delle
Province autonome. Inoltre garantisce un servizio di  contattabilita'
24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato. 
    L'Amministrazione e'  tenuta  ad  assicurare  la  disponibilita',
delle risorse di personale  per  il  supporto  tecnico-amministrativo
(segreteria, ecc.). 
    L'Unita' di crisi nazionale svolge le seguenti funzioni: 
      Elabora  la  strategia  operativa  per  garantire  una   rapida
risposta all'emergenza; 
      Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di  eventuali
nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa; 
      Controlla l'effettiva operativita' del Piano, anche  attraverso
l'attuazione di esercizi di simulazione; 
      Svolge  anche  un  ruolo  di  promozione  delle  attivita'   di
informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione
e alle misure prese a riguardo. 
  5.2 Unita' di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB- UCPAT) 
    L'Unita' di crisi regionale (UCR) e' cosi' composta: 
      Responsabile della struttura organizzativa regionale competente
in materia di veterinaria e di igiene degli alimenti, in qualita'  di
Coordinatore di crisi a livello regionale con funzioni di  Presidente
o suo sostituto; 
      Direttori sanitari delle AA.SS.LL. coinvolte; 
      - Direttori dei Dipartimenti  di  prevenzione  delle  AA.SS.LL.
competenti per territorio o loro sostituti 
      -  I  dirigenti  responsabili  dei  seguenti  Servizi  o   loro
sostituti: Igiene  degli  alimenti  e  nutrizione  (SIAN),  igiene  e
sanita' pubblica (SISP), lgiene degli  alimenti  di  origine  animale
(SIAOA), Igiene degli  allevamenti  e  delle  produzioni  zootecniche
(SIAPZ), Sanita' animale (SSA) coinvolti per competenza. 
      L'Unita' di crisi regionale avvale di: 
      Direttore   dell'Istituto   zooprofilattico   sperimentale    e
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale  territorialmente
competente; 
      Rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela  della
salute; 
      Direttore/i laboratorio/i  di  sanita'  pubblica  delle  unita'
sanitarie locali ove presenti; 
      Qualsiasi  soggetto,  pubblico   o   privato,   ritenga   utile
consultare. 
    Le Unita' di Crisi delle Province autonome di Trento e di Bolzano
(UCPAB - UCPAT) sono cosi' composte: 
      - Direttore/Responsabile del Servizio veterinario  provinciale,
coordinatore anche dell'Unita' di crisi provinciale con  funzioni  di
Presidente o suo delegato; 
      - Direttore /Responsabile dell'Ufficio  provinciale  competente
in materia di igiene, salute e sanita' pubblica o suo delegato; 
      -  Direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione   dell'azienda
sanitaria o suo delegato. 
    L'Unita' di crisi provinciale si avvale di: 
      - Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle
Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente  territorialmente
competenti; 
      - Centro/i nazionali di riferimento competente/i per materia; 
      - Rappresentante dei Carabinieri per  la  tutela  della  salute
territorialmente competenti; 
      -  Direttore  laboratorio  di  sanita'  pubblica  delle  unita'
sanitarie locali ove presenti; 
      -  Qualsiasi  soggetto,  pubblico  o  privato,  ritenga   utile
consultare. 
    E' prevista la presenza di  una  Unita'  di  crisi  per  ciascuna
regione/provincia  autonoma.   L'Unita'   di   crisi   regionale   e'
fisicamente ubicata presso un ufficio dell'Assessorato alla sanita' e
l'unita' di crisi provinciale  presso  un  ufficio  delle  competenti
strutture provinciali o, se preferibile, presso  l'Azienda  sanitaria
provinciale. 
    L'ufficio deve essere chiaramente individuato e dotato di: 
      elenchi aggiornati delle unita' di  crisi  locali  e  dei  loro
punti di contatto di cui al punto 5.4 del territorio  di  competenza,
delle  forze  pubbliche  e   della   protezione   civile   localmente
competente; 
      elenchi    aggiornati     dei     Coordinatori     di     crisi
regionali/provinciali; 
      database aggiornati degli  operatori  del  settore  alimentare,
mangimistico, compresi quelli della produzione primaria; 
      ogni altro elenco di persone o strutture utili; 
      qualsiasi supporto tecnico e gestionale ritenuto necessario per
lo svolgimento della sua attivita'. 
    Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7
con collegamento telefonico cellulare dedicato, che  puo'  essere  la
linea per l'allerta. 
    L'Unita'  di  crisi  regionale/provinciale  svolge  le   seguenti
funzioni: 
      Coordina e verifica le attivita' previste sul territorio; 
      Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati  e
delle informazioni inerenti l'emergenza; 
      Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di
simulazione per personale competente in  materia  di  gestione  delle
emergenze in alimenti  e  mangimi  avvalendosi  della  collaborazione
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e del Centro di referenza
compente sulla materia dell'emergenza. 
     L' UCR agisce con  le  stesse  strategie  utilizzate  dalla  UCN
quando l'ambito della crisi e' regionale. 
    Il Coordinatore delle crisi regionale/provinciale ha il ruolo  di
assicurare     il     coordinamento     dell'Unita'     di      crisi
regionale/provinciale  da  lui  presieduta  con  l'Unita'  di   crisi
nazionale. 
  5.3 Unita' di crisi locale (UCL). 
    L'Unita' di crisi locale di ciascuna Azienda sanitaria locale  e'
cosi' composta: 
    - Direttore  sanitario  in  qualita'  di  Coordinatore  di  crisi
locale, con funzione di Presidente o suo sostituto; 
    - Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo sostituto; 
    - Dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o  loro  sostituti:
Servizio di igiene  degli  alimenti  e  nutrizione  (SIAN),  Servizio
igiene e sanita' pubblica (SISP), Servizio igiene degli  alimenti  di
origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle  produzioni
zootecniche (SIAPZ), Servizio sanita' animale (SSA); 
    -  Qualsiasi  soggetto  pubblico  o  privato  si  ritenga   utile
consultare. 
    La ASL competente per territorio identifica una sede per la UCL e
assicura l'adeguato supporto tecnico  e  gestionale,  database  degli
operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della
produzione primaria, ed ogni altro  elenco  di  persone  o  strutture
necessarie per lo  svolgimento  della  sua  attivita'.  Deve  inoltre
essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7 con collegamento
telefonico  cellulare  dedicato,  che  puo'  essere  la   linea   per
l'allerta. 
    L'Amministrazione e' tenuta ad assicurare la disponibilita' delle
risorse  di  personale   per   il   supporto   tecnico-amministrativo
(segreteria, ecc.). 
    L'Unita' di crisi locale (UCL) svolge le seguenti attivita': 
      verifica  che  i  riferimenti  telefonici  con   le   strutture
territoriali, che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze,  siano
aggiornati e ridistribuiti periodicamente; 
      attua  tutte  le  misure  indicate  dalle  strategie  operative
individuate a livello centrale e/o regionale; 
      si adopera per assicurare, in caso  di  necessita',  la  rapida
attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale
sequestro e distruzione delle partite; 
      fornisce    per    il    tramite    dell'Unita'    di     crisi
regionale/provinciale i dati e gli elementi richiesti dall' Unita' di
crisi nazionale; 
      in particolare, il Coordinatore dell'Unita'  di'  crisi  locale
per tutta la durata dell'emergenza assume  la  responsabilita'  della
gestione delle risorse  di  tutte  le  aree  funzionali  dei  Servizi
veterinari dell'ASL  e  del  Servizio  di  igiene  degli  alimenti  e
nutrizione e del servizio di igiene e salute/sanita' pubblica. 
      L'UCL agisce con  le  stesse  strategie  utilizzate  dalla  UCN
quando l'ambito della crisi e' locale. 
  5.4 Punti di contatto 
    Per garantire la migliore  organizzazione  del  sistema,  ciascun
Coordinatore di crisi locale  predispone  l'organigramma  dell'Unita'
stessa, completo di tutti i recapiti telefonici (telefoni cellulari e
fissi),  e  lo  trasmette  al  Coordinatore   di   crisi   regionale.
Quest'ultimo aggrega i dati e li trasmette ai coordinatori  di  crisi
locali appartenenti alla regione. 
    Analogamente, entro  il  15  dicembre  di  ciascun  anno  o  ogni
qualvolta  si  renda   necessario,   le   regioni/province   autonome
trasmettono, al Coordinatore di crisi nazionale, il nominativo ed  il
recapito cellulare del Coordinatore  di  crisi  regionale  nonche'  i
riferimenti del servizio di contattabilita' 24/7. 
    Il Coordinatore di crisi nazionale raccoglie tali informazioni  e
le trasmette, integrate con i  propri  riferimenti,  ai  Coordinatori
delle crisi regionali/delle province autonome. 
    Tali elenchi devono essere aggiornati, da parte dei  Coordinatori
delle crisi ogniqualvolta subentrino variazioni. 
    L'elenco dei  coordinatori  di  crisi  e'  reso  disponibile  sul
portale Internet del Ministero della Salute alla pagina  dedicata  al
seguente                                                   indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=115
0&area=sicurezzAlimentare&menu=sistema ._ 
6. LABORATORI 
    I laboratori  ufficiali   coinvolti   nel   Piano   sono   quelli
individuati dall'art. 9 del D.Igs 2 febbraio 2021, n. 27, di  seguito
elencati: 
      a) Istituto superiore di sanita' (ISS); 
      b) Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.); 
      c)  Laboratori  di  sanita'  pubblica  delle  unita'  sanitarie
locali; 
      d)  Laboratori  delle  agenzie  regionali  per  la   protezione
dell'ambiente (ARPA); 
      e)  Laboratori  designati   quali   laboratori   nazionali   di
riferimento (LNR). 
    Inoltre sono coinvolti nel  Piano  i  laboratori  di  riferimento
regionali per le malattie a trasmissione alimentare  (casi  umani)  e
ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere. 
    Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano
assistenza tramite un servizio  di  pronta  disponibilita'  (telefono
cellulare ed e-mail)  e  la  corretta  attuazione  del  Piano,  e  li
comunica alle Unita' di crisi regionali e delle province autonome. 
    Nei  casi  in  cui  l'emergenza  sia  dovuta  alla  presenza   di
microrganismi patogeni e'  opportuna  la  corretta  applicazione  dei
commi 3, 4 e 5 dell'Art. 10, laboratori nazionali di riferimento, del
succitato decreto legislativo per quanto riguarda  il  sequenziamento
genomico dei ceppi isolati. 
 
 
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |3. I laboratori ufficiali trasmettono |
|                            |al relativo laboratorio nazionale di  |
|                            |riferimento o al Centro di referenza  |
|                            |nazionale i ceppi di microrganismi    |
|                            |patogeni isolati nell'ambito del      |
|                            |controllo ufficiale e delle altre     |
|                            |attivita' ufficiali o le sequenze     |
|                            |dell'intero genoma.                   |
|                            |Le stesse sequenze sono trasmesse     |
|                            |anche al Centro di referenza nazionale|
|                            |per le sequenze genomiche di          |
|                            |microrganismi patogeni.               |
|                            |4. Il Ministero della salute, in      |
|                            |accordo con i Laboratori Nazionali di |
|                            |riferimento o i Centri di referenza   |
|                            |nazionale, sulla base dell'evoluzione |
|                            |tecnico scientifica e di particolari  |
|                            |situazioni epidemiologiche, individui'|
|                            |i criteri con cui vengono selezionati |
|                            |gli isolati dei microrganismi per i   |
|                            |quali e' necessario effettuare il     |
|                            |sequenziamento genomico.              |
|                            |5. I laboratori ufficiali che isolano |
|                            |i microrganismi di cui al precedente  |
|                            |comma 4, sottopongono a sequenziamento|
|                            |genomico completo microrganismi       |
|                            |isolati e provvedono a inviare le     |
|                            |relative sequenze e i relativi        |
|D.Lgs 2 febbraio 2021,      |metadati al laboratorio nazionale di  |
|n. 27 Art. 10 commi 3, 4 e 5|riferimento e al Centro di referenza  |
|Laboratori nazionali di     |nazionale per le sequenze genomiche di|
|riferimento                 |microrganismi patogeni.               |
+----------------------------+--------------------------------------+
 
    I laboratori  di  riferimento  per  le  malattie  a  trasmissione
alimentare (casi umani) individuati dalle regioni  e  dalle  province
autonome trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento
i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le  sequenze  dell'intero
genoma e i relativi metadati. Il Ministero della salute,  in  accordo
con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione
tecnico scientifica  e  di  particolari  situazioni  epidemiologiche,
individua i criteri con  cui  vengono  selezionati  gli  isolati  dei
microrganismi per i quali e' necessario effettuare il  sequenziamento
genomico. 
7. ATTIVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO U.E. 
    Qualora ne ricorrano le condizioni e  la  Commissione  decida  di
utilizzare  per  la  gestione  di  una  emergenza  lo  strumento  del
coordinamento rafforzato a livello europeo: 
    1. Il Coordinatore di crisi nazionale: 
      Partecipa alle riunioni' convocate dalla Commissione europea; 
      Riporta  le  indicazioni  della  Commissione  ai   coordinatori
regionali delle crisi; 
      Provvede  ad  aggiornare  la   Commissione   sulla   situazione
nazionale. 
    2. I Coordinatori di crisi regionali: 
      forniscono  al  Coordinatore  di  crisi  nazionale   tutte   le
informazioni utili avvalendosi del supporto dei coordinatori locali; 
      verificano   la   corretta   applicazione   delle   indicazioni
comunitarie. 
    Qualora ne  ricorrano  le  condizioni  e  la  Commissione  attivi
l'Unita' di crisi europea il Coordinatore di crisi nazionale,  membro
dell'Unita' di crisi europea: 
    1. informa immediatamente il Ministro, il Segretario generale,  e
i competenti direttori generali  del.  Ministero  della  salute  e  i
coordinatori delle crisi regionali/provinciali; 
    2. convoca, entro le 24 ore, la  prima  riunione  dell'Unita'  di
crisi,  a  seguito  della  quale  l'Unita'   diventa   effettivamente
operativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.1. 
    Per garantire  la  massima  rapidita',  le  comunicazioni  fra  i
soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo  di  posta  elettronica  e
telefono cellulare. 
8. ATTIVAZIONE DEL PIANO SULLA BASE DI SEGNALAZIONE NAZIONALE 
    Qualora sia individuato un pericolo biologico, chimico  o  fisico
negli alimenti e/o nei mangimi o nell'uomo  che  puo'  comportare  un
rischio per la salute umana,  per  la  salute  degli  animali  o  per
l'ambiente e ci sia il dubbio  che  possa  non  essere  adeguatamente
affrontato mediante le consuete misure di gestione: 
    1. le  strutture  locali  territorialmente  competenti  oltre  ad
attivare, ove previsto, il sistema di allerta (RASFF),  informano  il
Coordinatore di crisi locale. Nel caso in cui la struttura locale sia
un ospedale o un centro di sorveglianza epidemiologica,  la  presenza
di casi clinici  correlatili  al  consumo  di  alimenti  deve  essere
prontamente segnalata al dipartimento di prevenzione  della  ASL  per
gli aspetti di sicurezza alimentare; 
    2. il Coordinatore di crisi attiva l'Unita' di crisi  locale  che
provvede senza indebito ritardo ad una valutazione  della  situazione
al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle
disposizioni vigenti e informa, contestualmente, il  Coordinatore  di
crisi regionale. Qualora la segnalazione pervenisse da una  sola  ASL
il Coordinatore di crisi  regionale  puo'  attendere  la  valutazione
della situazione da parte della UCL  e  successivamente  valutare  se
attivare  l'UCR.  Nell'eventualita'  fossero  coinvolte  2   o   piu'
AA.SS.LL., per la valutazione della situazione,  il  coordinatore  di
crisi regionale attiva senza  indebito  ritardo,  l'Unita'  di  crisi
regionale; 
    3. Se attivata, l'Unita' di  crisi  regionale  o  delle  province
autonome provvede ad una valutazione della  situazione  generale,  al
fine  di  stabilire  se  procedere  mediante   l'applicazione   delle
disposizioni vigenti e  avvisa  immediatamente,  il  Coordinatore  di
crisi       nazionale       tramite        email        all'indirizzo
crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it  e  comunicazione   telefonica   al
numero dedicato; 
    4. il Coordinatore di crisi nazionale, se del  caso,  convoca  la
riunione dell'Unita' di crisi nazionale ed eventualmente dichiara  lo
stato di crisi nazionale attivando le procedure previste dal Piano. 
    Il Coordinatore di  crisi  nazionale  informa  immediatamente  il
Ministro della salute assicurando  il  coordinamento  tra  il  lavoro
dell'Unita' di crisi ed il processo decisionale e notifica  la  crisi
alla Commissione europea. 
    In tutti i  casi,  le  comunicazioni  fra  i  soggetti  coinvolti
dovranno  avvenire  a  mezzo  di  posta  elettronica   e/o   telefono
cellulare. 
    Le segnalazioni  iniziali  non  sempre  comportano  l'attivazione
dell'unita' di crisi ma, in alcuni casi, comportano la necessita'  di
un coordinamento rafforzato a  livello  centrale.  Per  agevolare  la
classificazione  degli   interventi   da   attuare,   nei   casi   di
problematiche di salute pubblica legate  agli  aspetti  di  sicurezza
alimentare, le autorita' competenti possono avvalersi  dell'indirizzo
fornito dallo IESS score riportato in Appendice I, di cui alle «Linee
guida per la gestione e la comunicazione durante  gli  incidenti  nel
settore della sicurezza degli alimenti e  dei  mangimi»  dell'EFSA  e
proposto dall'ISS. 
    Nel caso in cui il Coordinatore di crisi nazionale o l'Unita'  di
crisi centrale  reputino  adeguato  l'utilizzo  dello  strumento  del
coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della
salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico ad hoc  al  fine  di
favorire lo scambio di informazioni  e  la  gestione  omogenea  della
problematica. 
    La  composizione  del  gruppo  deve  tener  conto  delle  regioni
interessate, sia per parte di sanita' umana che di  alimenti/mangimi,
nonche' dell'ISS e dei Centri di referenza. 
    Occorre ricordare  che  le  segnalazioni  iniziali  di  incidenti
possono pervenire, direttamente al Coordinatore di  crisi  nazionale,
da diverse fonti ufficiali tra cui  il  Centro  di  referenza  per  i
rischi emergenti in sicurezza  alimentare,  l'Istituto  superiore  di
sanita', ma anche attraverso le  segnalazioni  presenti  nei  sistemi
europei ed internazionali quali il sistema di  allarme  rapido  della
Commissione europea per alimenti e mangimi  (RASFF),  il  sistema  di
allarme rapido e di reazione (EWRS),  la  rete  internazionali  delle
autorita' preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS  (INFOSAN),  il
Sistema di ricerca  delle  informazioni  sulle  epidemie  (EPIS).  In
particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento  tra
i punti di contatto nazionale  per  il  RASFF  ed  EWRS  al  fine  di
garantire opportune forme di collegamento delle informazioni. 
    Il riscontro di  un'incidenza  anomala  di  casi  di  malattia  a
trasmissione  alimentare  nell'uomo  o  negli  animali   aventi   una
correlazione certa  o  probabile  con  alimenti  o  mangimi,  nonche'
l'isolamento di  agenti  patogeni  a  trasmissione  alimentare  nella
popolazione umana in concentrazione tale  da  essere  attribuibile  a
focolaio di infezione deve essere prontamente  portato  a  conoscenza
del Coordinatore di crisi nazionale. 
    Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono Soggette  a
notifica secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2022" Revisione  del
sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL).  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  82  del  7
aprile 2022). Inoltre il  Piano  nazionale  della  prevenzione  (PNP)
2020-2025 riporta: 
 
 
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |" ...Nel caso di malattie trasmissibili   |
|                        |con gli alimenti deve essere assicurata   |
|                        |una accurata raccolta dei dati anamnestici|
|                        |ai fini dell'individuazione dell'alimento.|
|                        |A tal riguardo e' necessario che il       |
|                        |Dipartimento di Prevenzione coordini le   |
|                        |azioni ed i flussi informativi nell'ambito|
|                        |dell'indagine epidemiologica e dei        |
|                        |successivi provvedimenti, Risulta         |
|                        |fondamentale la cooperazione tra i        |
|                        |laboratori ospedalieri e quelli di        |
|                        |riferimento per il controllo sugli        |
|                        |alimenti al fine di individuare possibili |
|                        |correlazioni tra i ceppi isolati nell'uomo|
|                        |e quelli intercettati negli alimenti,     |
|                        |nell'ambiente, nelle attrezzature e nel   |
|                        |personale che ne e' venuto a contatto     |
|                        |nelle fasi di produzione e distribuzione. |
|                        |...Omissis ... e' necessario che vi sia   |
|                        |cooperazione tra i laboratori ospedalieri |
|                        |e quelli di riferimento per il controllo  |
|                        |sugli alimenti per il confronto dei ceppi |
|                        |isolati nell'uomo con quelli riscontrati a|
|                        |seguito di controllo sugli alimenti. Gli  |
|                        |alimenti individuati o sospetti come causa|
|                        |della tossinfezione alimentare devono     |
|pag 94 PNP5.6 Malattie  |essere tempestivamente segnalati ai       |
|infettiveprioritarie,   |servizi SIAN o SIAOA della Azienda        |
|zoonosi                 |Sanitaria.                                |
+------------------------+------------------------------------------+
 
    Ad ogni buon fine si  riporta  la  definizione  di  «focolaio  di
tossinfezione alimentare» prevista dalla normativa comunitaria a  cui
rinvia l'art. 4 par. 2 della decisione (UE) 2019/300: 
 
 
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |«focolaio di tossinfezione alimentare»:|
|                           |un'incidenza, osservata in determinate |
|                           |circostanze, di due o piu' casi di     |
|                           |persone colpite dalla stessa malattia  |
|                           |e/o infezione, oppure la situazione in |
|                           |cui il numero di casi di malattia      |
|                           |osservato sia superiore al numero      |
|                           |prevedibile e i casi abbiano una       |
|                           |correlazione, od una correlazione      |
|Direttiva 2003/99/CE       |probabile, con la stessa fonte         |
|Art. 2, punto 2, lettera d)|alimentare                             |
+---------------------------+---------------------------------------+
 
9. VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO (RAPID RISK ASSESSMENT) (1) 
    Nelle  situazioni  di  emergenza  si  attiva   il   processo   di
valutazione  rapida  del  rischio,  che  consente  di   prendere   in
considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la  natura.
Il quadro descrittivo dovra' essere valutato, aggiornato e monitorato
a partire dai riscontri iniziali e, successivamente,  sulla  base  di
ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili. 
    Prove  e  riscontri  dovranno  essere   costantemente   valutati,
aggiornati e monitorati secondo seguenti indicatori: 
    a) Effetti sulla salute; 
    b) Rischio per  l'integrita'  della  catena  alimentare  e/o  dei
mangimi; 
    c) Numero e categorie dei consumatori coinvolti; 
    d)   Quantitativi   dei   prodotti   coinvolti   e   livelli   di
distribuzione; 
    e) Percezione del rischio; 
    f) Tracciabilita' e ritiro di' prodotti; 
    g) Tipologia di incidente (noto o sconosciuto). 
    La valutazione rapida del rischio  e'  coordinata  dall'autorita'
competente interessata e viene  eseguita  a  cura  delle  istituzioni
scientifiche di riferimento (Istituto superiore di sanita' laboratori
nazionali   di   riferimento,   Centri   di    referenza,    Istituti
zooprofilattici  sperimenta/i,  Consiglio  nazionale  della  ricerca,
etc....) 
10. TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE POST-CRISI 
    In concordanza con  l'Unita'  di  crisi  a  livello  dell'UE,  se
l'Unita' di crisi nazionale ritiene che il rischio  sia  ormai  sotto
controllo, il Coordinatore  di  crisi  nazionale  nel  settore  degli
alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi. 
    Il termine di una  situazione  di  crisi  di  dimensione  locale,
regionale o  interregionale,  e'  dichiarata  dal/dai  Coordinatore/i
della/e crisi e in accordo con il Coordinatore  di  crisi  nazionale.
Quest'ultimo avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da
tre componenti: 
    1. valutazione del rischio (risk assesment) a  posteriori  svolta
dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA)  -  Sezione
per  la  Sicurezza  alimentare,  con  particolare  riferimento   alla
situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutti  i
dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da  essa
generati; 
    2. valutazione dell'attuazione delle procedure  per  la  gestione
della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attivita'
di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute  anche  con
il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti; 
    3. valutazione  delle  attivita'  di  comunicazione  del  rischio
svolta  dal  Ministero  della  salute  (UCN)  in  collaborazione  con
l'Ufficio 2 della DGOCTS che coinvolge il CNSA -  Sezione  consultiva
delle associazioni dei consumatori e dei  produttori  in  materia  di
sicurezza alimentare. 
    Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti,
vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle  Unita'  di  crisi
nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento  a  quelle
coinvolte nel caso  specifico,  per  identificare  quanto  sia  stato
eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso,  gli  eventuali
miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli  strumenti
utilizzati nella gestione delle crisi. 
11. ESERCIZI DI SIMULAZIONE 
    L'attivita' di formazione per l'aggiornamento professionale e gli
esercizi di simulazione di gestione delle emergenze in conformita' al
presente Piano,  sono  fondamentali  per  garantire  l'efficacia  dei
controlli  ufficiali  e  la  corretta  applicazione  delle  procedure
previste nella gestione delle emergenze alimentari e nel settore  dei
mangimi. Il personale coinvolto nelle emergenze deve  essere  formato
al fine di avere contezza delle  proprie  responsabilita'  ed  essere
pronto ad attivare rapidamente tutte le misure previste dal Piano. Le
regioni promuovono eventi formativi ed esercizi di simulazione  sulle
situazioni di emergenza, incoraggiando un approccio «One Health»  con
riferimento particolare agli aspetti di  epidemio-sorveglianza,  alla
sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare,  alla
strategia di lotta alle tossinfezioni ed  intossicazioni  alimentari,
alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche,
alla  comunicazione  del  rischio,  all'utilizzo  delle  analisi   di
tipizzazioni  molecolare   degli   agenti   patogeni   (compreso   il
sequenziamento dell'intero  genoma  -  WGS)  ed  alle  contaminazioni
chimiche in alimenti e mangimi. 
    Tali eventi  devono  essere  coerenti  con  le  iniziative  della
Commissione che offre moduli di formazione avanzata  nell'ambito  del
programma    Better    training     for     safer     food -     BTSF
-(https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_jsp?area=formazione%20vet
erinaria&menu=btsf_ ) e  di  EFSA  programma  EU-FORA  EU-FORA_-  The
European Food Risk Assessment Fellowship Programme EFSA (europa.eu) 
    Il Ministero  delta  salute  organizza  corsi  di  formazione  ed
esercizi  di  simulazione  redigendo  una  relazione   finale   sulle
criticita' emerse. 
    Gli  esercizi  di  simulazione  sono  programmati  ed  effettuati
avvalendosi delle  competenze  dell'Istituto  superiore  di  sanita',
degli Istituti zooprofilattici sperimentali,  e  se  del  caso  delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Universita'
sulla base delle specifiche competenze coinvolgendo le regioni  e  le
province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche  sulla  base
degli  esercizi  di  preparazione  che   la   Commissione   organizza
periodicamente con gli Stati membri. 
12. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
    Come indicato nel reg. (CE) n. 178/2002, sezione 2,  Principi  di
trasparenza, art. 10, e fermo restando il  corretto  trattamento  dei
dati, nelle situazioni che comportano l'attivazione del Piano occorre
garantire l'informazione ai cittadini sui rischi  in  corso  e  sulle
misure adottate o in  procinto  di  essere  adottate  per  prevenire,
contenere o eliminare il rischio. 
    Nel caso di attivazione della  Unita'  di  crisi  europea  e'  la
stessa  Unita'  che  mette  a  punto  la   strategia   specifica   di
comunicazione e la Commissione elabora un modello standard  per  tale
strategia definendo i messaggi chiave  per  i  principali  gruppi  di
popolazione destinatari e i principali  mezzi  di  comunicazione  per
diffonderli. 
    La strategia di comunicazione mira ad informare il pubblico e gli
operatori economici,  compresi  i  partner  commerciali  nel  settore
alimentare, tramite: 
      a) messaggi coordinati e coerenti; 
      b) una comunicazione efficace in merito ai rischi; 
      c) la messa in evidenza delle indagini in corso e delle  misure
precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta; 
      d) la fornitura di prove  attendibili  (risultati  di  analisi,
prove epidemiologiche ecc.),  a  sostegno  delle  posizioni  e  delle
misure adottate; 
      e) la fornitura  garanzie  sulla  sicurezza  dei  prodotti  non
coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare  sui  tipi
di prodotti interessati e su quelli che non 10 sono; 
      f) la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo
e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio
l'individuazione  e  il  ritiro  delle  partite/lotti  interessati  a
seguito di attivita' di indagine efficaci. 
    Il Coordinatore di crisi nazionale si adopera affinche' le azioni
di comunicazione siano coerenti con  la  strategia  di  comunicazione
adottata dall'unita' di crisi europea. 
    Il  Coordinatore  di  crisi  nazionale  e  l'Ufficio  Stampa  del
Ministero della salute, in stretta collaborazione con la DGCOREI e la
DGOCTS, e,  qualora  istituita,  con  l'Unita'  di  crisi  nazionale,
provvedono  a  definire  contenuti  e  modalita'  di  diffusione  dei
messaggi istituzionali,  che  vengono  trasmessi  anche  agli  uffici
stampa delle regioni e delle province autonome. 
    Il Ministero della salute aggiorna il Comitato permanente  per  i
vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato  per
la  sicurezza  sanitaria  sulla  gestione   degli   incidenti   della
Commissione europea circa la strategia  di  comunicazione  nazionale.
Tale strategia deve tener conto anche della  necessita'  di  attivare
adeguati contatti con i Paesi terzi interessati al  fine  di  fornire
loro informazioni chiare, precise e  coerenti  sull'evoluzione  e  la
gestione della crisi. 
    Il  medesimo  approccio  va  perseguito  nelle   situazioni   che
richiedono il coordinamento rafforzato in modo da  garantire  che  vi
sia una corretta informazione dei consumatori e  degli  stakeholders,
anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla  valutazione  ed
alla gestione del rischio. Nell'ambito del coordinamento  rafforzato,
le Autorita' competenti regionali e  locali  coinvolte  nel  processo
vengono  informate  dei  comunicati  previsti  attraverso   audio   o
videoconferenze. Le Autorita' locali, a loro volta, tenendo conto  di
eventuali indicazioni da parte dell'Autorita' giudiziaria, provvedono
ad informare tempestivamente gli operatori del settore alimentare e/o
dei mangimi interessati quando sono state raccolte prove  attendibili
sulla possibile origine di un pericolo. 
    Al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione  dei
rischi, risulta di  fondamentale  importanza  la  condivisione  delle
informazioni sulla gestione degli incidenti da parte delle  Autorita'
competenti regionali e locali. 
    E' opportuno inoltre  che  il  Coordinatore  di  crisi  nazionale
informi  costantemente,  attraverso  l'Ufficio  2  della  DGOCTS,  la
Sezione  consultiva  delle  associazioni  dei   consumatori   e   dei
produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA. 
    II Ministero della salute, fatta salva la necessita' di ulteriori
scambi bilaterali di informazioni con  i  partner  commerciali  e  le
autorita' competenti dei Paesi terzi, utilizza la rete internazionale
delle autorita' di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando gli
scambi da o  verso  Paesi  terzi  sono  interessati  dal  rischio  in
questione. 
    A seconda dei casi le informazioni  vengono  fornite  anche  alle
organizzazioni  internazionali  competenti,  quali   l'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), l'Organizzazione mondiale della  salute
degli animali (WOAH gia' OlE) e l'Organizzazione per  l'alimentazione
e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). 
13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
    Il Piano deve essere regolarmente testato per assicurare  che  le
relazioni organizzative siano corrette e funzionali e  aggiornato  su
base quinquennale. 
    Il ciclo si articola, di massima, attraverso: 
    1. L'adozione di Piani regionali/provinciali coerenti con  quanto
previsto  dalla  presente  Intesa  ed  entro  un   anno   dalla   sua
pubblicazione, in grado di assicurare un  coordinamento  efficace  ed
efficiente  tra  le  strutture  ospedaliere  ed  i  dipartimenti   di
prevenzione delle AA.SS.LL., nel caso di coinvolgimento di alimenti. 
    2.  Attivita'  di  formazione  ed  esercizi  di  simulazione   di
situazioni di emergenza con il coinvolgimento dei coordinatori  delle
crisi Regionali/Provinciali con  relazione  finale  sulle  criticita'
emerse. 
    3. Revisione del Piano nazionale di emergenza  anche  sulla  base
delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali
e nazionali. 
 
APPENDICE I 
IESS Score per la classificazione delle emergenze 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201 /CSR  8  novembre  2018
    laddove  distingue  l'attivita'  di  risk   assessment   e   risk
    evaluation.