Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le PMI, cosi'
come definite all'allegato I del  regolamento  (UE)  2022/2472  e  le
grandi imprese della filiera avicola che possono dimostrare  di  aver
subito  danni  indiretti  dalle  misure  veterinarie  e  di   polizia
sanitaria cosi'  come  indicate  dalle  norme  sanitarie  unionali  e
nazionali  citate  in  premessa.  Possono  altresi'   concorrere   al
beneficio, gli incubatoi  e  gli  allevamenti  da  riproduzione  che,
seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria  per
la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque
subito  danni  indiretti  e  indipendenti  dalla  loro  volonta'  nel
programmare, gestire e trasportare gli  avicoli  di  loro  produzione
verso le aziende situate nelle zone focolaio  di  influenza  aviaria,
per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. 
  2. Le PMI,  appartenenti  al  settore  della  produzione  primaria,
beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto,  sulla  base
del regolamento (UE) 2022/2472 della  Commissione,  del  14  dicembre
2022. 
  Le grandi imprese attive  nella  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli beneficeranno  dei  contributi,  in  base  al  punto  (373),
lettera b della sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui  in
premessa  a  partire  dalla  data  di  notifica  della  decisione  di
approvazione del regime da parte della Commissione europea. 
  Le PMI e le grandi imprese, che operano  fuori  dal  settore  della
produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal
presente decreto sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 del  18
dicembre 2012 e successive modifiche. 
  3. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle  impegnate  nella
produzione agricola primaria e della  trasformazione  delle  seguenti
categorie merceologiche: 
    a) pollo; 
    b) faraona; 
    c) anatra; 
    d) oca; 
    e) gallina ovaiola; 
    f) pollastra; 
    g) cappone; 
    h) pulcino delle specie elencate; 
    i) tacchino; 
    j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»; 
    k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). 
  4. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita',
svolta nell'azienda agricola, necessaria  per  preparare  i  prodotti
alla prima vendita. 
  5. I  beneficiari  sono,  a  seconda  dei  casi,  ricompresi  nelle
seguenti fattispecie: 
    a) incubatoi; 
    b) allevamenti riproduzione; 
    c) allevamenti da ingrasso; 
    d) allevamenti per la produzione di uova da consumo; 
    e) svezzatori; 
    f) centri imballaggio uova; 
    g) mattatoi e trasformatori. 
  6. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta'  di  cui
al punto (33) 63 della sezione 2.4. degli orientamenti o dell'art. 2,
(59)  del  regolamento  2022/2472  a  meno  che  la   situazione   di
difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria
per la quale sono concessi gli indennizzi. 
  Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un  ordine
di recupero pendente per effetto di una  precedente  decisione  della
Commissione che dichiara un aiuto illegale  e  incompatibile  con  il
mercato interno. 
  7. Gli aiuti  non  sono  concessi  alle  PMI  ammesse  ai  benefici
previsti dal decreto  ministeriale  n.  216437  del  12  maggio  2022
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23
ottobre - 31 dicembre 2021.» di cui al regime SA 105319. 
  8. Non  puo'  essere  concesso  alcun  aiuto  individuale  ove  sia
accertato che l'epizoozia  e'  stata  causata  deliberatamente  o  e'
dovuta a negligenza del beneficiario.