Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le PMI, cosi' come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 e le grandi imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria cosi' come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. Possono altresi' concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. 2. Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. Le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea. Le PMI e le grandi imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche. 3. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche: a) pollo; b) faraona; c) anatra; d) oca; e) gallina ovaiola; f) pollastra; g) cappone; h) pulcino delle specie elencate; i) tacchino; j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»; k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). 4. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita', svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita. 5. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie: a) incubatoi; b) allevamenti riproduzione; c) allevamenti da ingrasso; d) allevamenti per la produzione di uova da consumo; e) svezzatori; f) centri imballaggio uova; g) mattatoi e trasformatori. 6. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui al punto (33) 63 della sezione 2.4. degli orientamenti o dell'art. 2, (59) del regolamento 2022/2472 a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 7. Gli aiuti non sono concessi alle PMI ammesse ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» di cui al regime SA 105319. 8. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario.