Art. 3 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli  imprenditori  delle
perdite dovute a: 
    a) estensione  del  vuoto  sanitario  oltre  il  periodo  normale
(mancato accasamento); 
    b) distruzione di uova da cova; 
    c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; 
    d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti; 
    e) soppressione dei pulcini; 
    f) soppressione pollastre; 
    g) macellazione anticipata riproduttori; 
    h)  maggiori  costi  di  produzione  per  prolungato  accasamento
(blocco trasferimento); 
    i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard; 
    k) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne
avicola sottoposta a trattamento termico; 
    l) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne
avicola congelata; 
    m)            riduzione             dell'attivita'             di
macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 
  2. Il sostegno e' limitato a compensare fino ad un massimo del  25%
della perdita di produzione (animali o prodotti)  totale  subita  dai
beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie,  sulla  base  degli
importi unitari riportati nella tabella A, che  e'  parte  integrante
del presente  decreto,  ad  eccezione  dei  sostegni  destinati  alle
imprese che allevano le specie minori, di cui all'art.  2,  comma  3,
lettera k ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si
trovano fuori delle zone  di  protezione  e  sorveglianza,  che  sono
compensati fino ad un massimo del 100% della produzione. 
  3. Dai sostegni di cui al precedente punto 2,  sono  decurtati  gli
eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali,  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2021/690. L'aiuto e gli  eventuali  altri  pagamenti
ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze  assicurative  o  di
Fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non  devono
superare l'intensita' di aiuto prevista  al  precedente  punto.  Sono
inoltre detratti  tutti  i  costi  non  direttamente  collegati  alla
comparsa  dell'influenza  aviaria  che   sarebbero   stati   comunque
sostenuti dai beneficiari nonche' eventuali ricavi della  vendita  di
prodotti collegati agli animali macellati  o  abbattuti  ai  fini  di
prevenzione per ordine dell'autorita' competente. 
  4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile salvo nel
caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale
sull'IVA.