Art. 3 Interventi ammessi 1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento); b) distruzione di uova da cova; c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti; e) soppressione dei pulcini; f) soppressione pollastre; g) macellazione anticipata riproduttori; h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento); i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard; k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico; l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata; m) riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 2. Il sostegno e' limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subita dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 3, lettera k ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione. 3. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di Fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensita' di aiuto prevista al precedente punto. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonche' eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorita' competente. 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.