Art. 4 
 
                               Cumulo 
 
  1. Gli aiuti con costi  ammissibili  individuabili  possono  essere
cumulati con altri aiuti di Stato nella  misura  in  cui  tali  aiuti
riguardino costi ammissibili individuabili  diversi.  Gli  aiuti  con
costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi
altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili,  in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta  al
superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'
elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto. 
  2. Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni  economiche
fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di  animali  o
prodotti, di cui all'art. 3, comma 2, possono cumulare tali  sostegni
con gli aiuti previsti all'art. 220  del  regolamento  n.  1308/2013,
limitatamente alla restante quota parte di produzione non  compensata
dal presente decreto. 
  3. Per le aziende di produzione primaria,  i  sostegni  di  cui  al
presente decreto non possono essere cumulati con aiuti  «de  minimis»
relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo  porti  ad
un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti  dall'art.  26
del regolamento (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli orientamenti per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali.