Art. 4 Cumulo 1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto. 2. Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'art. 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'art. 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal presente decreto. 3. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.