Art. 5 Presentazione della domanda 1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa. 2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita', nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 3. 3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente. 4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, puo' essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 12 della predetta tabella. 5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 2, comma 3, con riferimento: a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate; b) al numero di pulcini soppressi; c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente; d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento; e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard; f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento; g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico; h) alla riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova; i) alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.