Art. 5 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. I soggetti che  intendono  usufruire  dei  benefici  di  cui  al
presente decreto presentano apposita domanda  all'organismo  pagatore
riconosciuto territorialmente competente, in base  alla  sede  legale
dell'impresa. 
  2. Ai fini della liquidazione dei sostegni,  i  richiedenti  devono
dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure
sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria
ad alta patogenicita', nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed
il 31 maggio 2022, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3,  comma
3. 
  3. Le domande sono presentate in  via  informatica  sulla  base  di
criteri  uniformi  predisposti  da  AGEA  -  Coordinamento  e  devono
pervenire,  entro  il  termine  da  questa  indicato,   all'organismo
pagatore territorialmente competente. 
  4. Le domande  sono  corredate  dalle  dichiarazioni  dei  soggetti
interessati, supportate da idonea documentazione, atta  a  comprovare
la congruita' delle richieste avanzate. La documentazione da  fornire
da parte delle imprese, a  titolo  esemplificativo,  puo'  essere  la
seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle
uova  e  delle  carni;  registro  della   BDA   curato   dalle   AUSL
territorialmente  competente;  certificati  sanitari  rilasciati  dai
veterinari   ufficiali;   registri    contabili-amministrativi.    Le
informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno  utilizzate
ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3,  comma  2,
mediante  i  coefficienti  determinati  nella  tabella  A,   per   le
fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 12 della  predetta
tabella. 
  5. Le dichiarazioni e la documentazione  di  cui  al  comma  4,  in
relazione  al  tipo  di  sostegno  richiesto,  si  riferiscono   alle
categorie  merceologiche  previste   all'art.   2,   comma   3,   con
riferimento: 
    a) al numero di uova distrutte,  inviate  alla  trasformazione  o
declassate; 
    b) al numero di pulcini soppressi; 
    c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati
anticipatamente; 
    d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto  sanitario  e
mancato accasamento; 
    e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard; 
    f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento; 
    g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico; 
    h)        alla        riduzione         dell'attivita'         di
macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova; 
    i) alla riduzione della  produzione  di  uova  per  il  ritardato
accasamento delle pollastre.