Art. 6 Procedure d'esame delle domande 1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. Le attivita' di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. In alternativa, il pagamento potra' essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'art. 5, comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022. 4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, paragrafo 2. In tali casi, AGEA - Coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicche' il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'art. 2, comma 3, lettera k, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.