Art. 7 Trasparenza 1. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle PMI nel settore dell'agricoltura primaria: a) una sintesi delle informazioni sara' inviata alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472; b) il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 - fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 2. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle grandi imprese nel settore dell'agricoltura primaria: a) il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it - che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4, punto (112) degli orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; b) le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli orientamenti.