Art. 7 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Per quanto riguarda gli aiuti destinati  alle  PMI  nel  settore
dell'agricoltura primaria: 
    a) una sintesi delle informazioni sara' inviata alla  Commissione
europea entro venti giorni  lavorativi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  II  del
regolamento (UE) 2022/2472; 
    b) il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni  sul  proprio
sito                                                        internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/202 - fornendo le informazioni previste nell'allegato II e  III
al regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni  sono  organizzate  ed
accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per
almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 
  2. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle grandi imprese  nel
settore dell'agricoltura primaria: 
    a) il presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  www.politicheagricole.it  -   che   contiene   le   seguenti
informazioni  previste  alla  sezione  3.2.4,   punto   (112)   degli
orientamenti: i) il testo integrale  del  regime  di  aiuti  e  delle
relative disposizioni di applicazione o un link che vi  dia  accesso;
ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii)  il  nome  dei
singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni
beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa  (PMI/grande
impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a  livello
II NUTS) e il settore economico principale  in  cui  il  beneficiario
svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo'  derogare
a tale obbligo nel caso di  aiuti  individuali  che  non  superano  i
seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione
agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei  settori  della
trasformazione di prodotti agricoli e  della  commercializzazione  di
prodotti agricoli; 
    b)  le  informazioni  sono  pubblicate  dopo   l'adozione   della
decisione di concessione dell'aiuto  e  sono  conservate  per  almeno
dieci anni e sono accessibili al  pubblico  senza  restrizioni  nella
consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella  sezione
3.2.4, punto (114) degli orientamenti.