Art. 11 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicata nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.