Art. 11 
 
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
                            penitenziaria 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicata  nella
tabella 14 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento.