Art. 13 
 
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
               giudiziaria del personale e dei servizi 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei  servizi  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  16   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei  servizi  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024  per  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 17 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.