Art. 13 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.