Art. 16 
 
           Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  21
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.